Art. 9. Chiusura per ferie annuali 1. Le farmacie urbane dei comuni capoluogo di provincia restano chiuse per ferie per un periodo annuale di trenta giorni frazionabili in piu' periodi dei quali uno non puo' essere inferiore a quindici giorni consecutivi. 2. Le restanti farmacie urbane, rurali ed uniche possono effettuare le ferie annuali, per un periodo non superiore a trenta giorni frazionabili in piu' periodi dei quali uno non puo' essere inferiore a quindici giorni consecutivi. 3. L'azienda U.S.L., per le farmacie uniche e rurali, su motivata richiesta del sindaco del comune, verificata la disponibilita' del titolare di farmacia, puo' esonerare anche parzialmente dalla chiusura per ferie dandone comunicazione all'Ordine provinciale dei farmacisti e all'Associazione sindacale dei titolari di farmacia. Ove per la farmacia esonerata totalmente dalla chiusura annuale per ferie sussistano le condizioni di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 1/1997 e' posta a carico dei comuni la corresponsione di un sussidio pari ad un dodicesimo delle somme complessivamente spettanti alla farmacia a norma della citata legge regionale n. 1/1997. 4. L'azienda U.S.L. competente per territorio, autorizza, sulla base di un piano ferie annuale predisposto dall'ordine dei farmacisti e dall'associazione sindacale dei titolari di farmacia entro il 30 aprile di ogni anno, gli eventuali periodi di ferie, garantendo che per ogni gruppo di turnazione almeno la meta' delle farmacie appartenenti allo stesso gruppo resti aperta. 5. Le ferie richieste per periodi inferiori a quindici giorni vanno autorizzate dalle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio le quali garantiranno che almeno la meta' delle farmacie appartenenti allo stesso gruppo resti aperta. 6. Nel periodo di ferie, di norma, non possono ricadere i periodi in cui la farmacia e' di turno. 7. Eventuali deroghe possono essere consentite dalle aziende UU.SS.LL. solo con il cambio consensuale di turno tra le due farmacie dello stesso gruppo previa dichiarazione sottoscritta da entrambi i titolari.