Art. 9.
                     Chiusura per ferie annuali
    1.  Le  farmacie urbane dei comuni capoluogo di provincia restano
chiuse per ferie per un periodo annuale di trenta giorni frazionabili
in  piu'  periodi  dei quali uno non puo' essere inferiore a quindici
giorni consecutivi.
    2.   Le  restanti  farmacie  urbane,  rurali  ed  uniche  possono
effettuare  le  ferie  annuali, per un periodo non superiore a trenta
giorni  frazionabili  in  piu'  periodi dei quali uno non puo' essere
inferiore a quindici giorni consecutivi.
    3. L'azienda U.S.L., per le farmacie uniche e rurali, su motivata
richiesta  del  sindaco  del comune, verificata la disponibilita' del
titolare   di  farmacia,  puo'  esonerare  anche  parzialmente  dalla
chiusura  per  ferie dandone comunicazione all'Ordine provinciale dei
farmacisti e all'Associazione sindacale dei titolari di farmacia. Ove
per la farmacia esonerata totalmente dalla chiusura annuale per ferie
sussistano  le  condizioni  di  cui  all'art. 1,  comma 3 della legge
regionale n. 1/1997 e' posta a carico dei comuni la corresponsione di
un  sussidio  pari  ad  un  dodicesimo  delle  somme complessivamente
spettanti  alla  farmacia  a  norma  della  citata legge regionale n.
1/1997.
    4.  L'azienda  U.S.L. competente per territorio, autorizza, sulla
base di un piano ferie annuale predisposto dall'ordine dei farmacisti
e  dall'associazione  sindacale  dei  titolari  di  farmacia entro il
30 aprile  di  ogni  anno, gli eventuali periodi di ferie, garantendo
che  per  ogni  gruppo  di  turnazione almeno la meta' delle farmacie
appartenenti allo stesso gruppo resti aperta.
    5.  Le  ferie  richieste  per periodi inferiori a quindici giorni
vanno  autorizzate  dalle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio
le quali garantiranno che almeno la meta' delle farmacie appartenenti
allo stesso gruppo resti aperta.
    6. Nel periodo di ferie, di norma, non possono ricadere i periodi
in cui la farmacia e' di turno.
    7.  Eventuali  deroghe  possono  essere  consentite dalle aziende
UU.SS.LL. solo con il cambio consensuale di turno tra le due farmacie
dello  stesso  gruppo previa dichiarazione sottoscritta da entrambi i
titolari.