Art. 10. Sanzioni L'installazione e la modifica degli impianti di cui all'art. 2 della presente legge, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' dalla stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del titolare da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 nonche' rispettivamente la demolizione o la riduzione a conformita' delle opere realizzate.