Art. 10.
                              Sanzioni
    L'installazione  e  la  modifica degli impianti di cui all'art. 2
della  presente  legge,  senza  la  prescritta  autorizzazione  o  in
difformita'  dalla  stessa,  comporta  l'applicazione di una sanzione
amministrativa  a carico del titolare da L. 1.000.000 a L. 10.000.000
nonche'  rispettivamente  la demolizione o la riduzione a conformita'
delle opere realizzate.