Art. 2. Campo di applicazione Fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzati in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHz e 300 GHz e con potenza efficace massima al punto di emissione superiore a 5W.