Art. 2.
                        Campo di applicazione
    Fatte  salve le attribuzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni,  sono  disciplinate  dalla  presente  legge  tutte  le
sorgenti  che  generano  radiazioni  non  ionizzanti,  utilizzati  in
impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHz
e  300  GHz  e  con  potenza  efficace  massima al punto di emissione
superiore a 5W.