Art. 3.
                        Regime autorizzatorio
    L'installazione  di impianti per teleradiocomunicazioni di cui al
precedente   art. 2   e'   subordinata  ad  autorizzazione  regionale
rilasciata dal responsabile del servizio regionale competente.
    Allo stesso regime sono assoggettati gli impianti esistenti per i
quali si richiede una modifica tale da determinare il superamento dei
limiti di cui all'art. 2 della potenza massima immessa in antenna.
    La  domanda  di  autorizzazione,  in  carta  legale, prodotta dal
titolare  o  dal  legale  rappresentante  dell'impianto,  deve essere
indirizzata  alla Regione Basilicata - Dipartimento sicurezza sociale
e politiche ambientali.
    Essa  deve  essere corredata della documentazione, da produrre in
triplice copia, riportata nell'allegato 1 della presente legge.