Art. 3. Regime autorizzatorio L'installazione di impianti per teleradiocomunicazioni di cui al precedente art. 2 e' subordinata ad autorizzazione regionale rilasciata dal responsabile del servizio regionale competente. Allo stesso regime sono assoggettati gli impianti esistenti per i quali si richiede una modifica tale da determinare il superamento dei limiti di cui all'art. 2 della potenza massima immessa in antenna. La domanda di autorizzazione, in carta legale, prodotta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impianto, deve essere indirizzata alla Regione Basilicata - Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali. Essa deve essere corredata della documentazione, da produrre in triplice copia, riportata nell'allegato 1 della presente legge.