Art. 4.
                             Istruttoria
    La   istruttoria   tecnica  e  amministrativa  e'  espletata  dal
Dipartimento  regionale sicurezza sociale e politiche ambientali, che
acquisisce  il  preventivo  parere  del comune interessato per quanto
attiene  gli  aspetti  urbanistici, ed il parere radioprotezionistico
dell'ARPAB.
    Sulla  base  delle  informazioni  e della documentazione allegati
all'istanza,    l'organismo   deputato   al   rilascio   del   parere
radioprotezionistico  verifica  il rispetto dei limiti di esposizione
fissati  dall'art. 3  e dei valori fissati dall'art. 4, secondo comma
del  decreto  ministeriale  n.  381/1998,  precisando i limiti da non
superare  per  ogni  installazione nel contesto di tutti gli impianti
esistenti nella zona prescelta.
    La Regione si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dalla
presentazione  della  stessa  ovvero,  nel  caso  in  cui  ritenga di
invitare  il  richiedente  ad  apportare modifiche al progetto, entro
trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche.