Art. 4. Istruttoria La istruttoria tecnica e amministrativa e' espletata dal Dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali, che acquisisce il preventivo parere del comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici, ed il parere radioprotezionistico dell'ARPAB. Sulla base delle informazioni e della documentazione allegati all'istanza, l'organismo deputato al rilascio del parere radioprotezionistico verifica il rispetto dei limiti di esposizione fissati dall'art. 3 e dei valori fissati dall'art. 4, secondo comma del decreto ministeriale n. 381/1998, precisando i limiti da non superare per ogni installazione nel contesto di tutti gli impianti esistenti nella zona prescelta. La Regione si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche.