Art. 5. Piani comunali Ogni comune, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, deve individuare uno o piu' siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni gia' installati e di futura installazione, predisponendo anche il relativo piano di trasferimento per gli impianti gia' in funzione. La scelta di tali siti deve essere effettuata tenendo conto di criteri improntati al principio della tutela sanitaria, ambientale paesaggistica e architettonica. I piani devono essere trasmessi alla Regione Basilicata - Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali. Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti gia' in funzione saranno a carico dei titolari degli impianti stessi. Gli impianti soggetti alle disposizioni del presente articolo sono quelli per cui e' prescritta l'autorizzazione ai sensi della presente legge e comunque sono quelli per cui il trasferimento sia tecnicamente attuabile. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di impianti di stazioni di radioamatore e nel caso di impianti utilizzati per pubblica sicurezza.