Art. 5.
                           Piani comunali
    Ogni comune, entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, deve individuare uno o piu' siti al di fuori di zone altamente
urbanizzate   dove   localizzare   e   concentrare  gli  impianti  di
teleradiocomunicazioni  gia'  installati  e  di futura installazione,
predisponendo  anche  il  relativo  piano  di  trasferimento  per gli
impianti  gia'  in  funzione.  La  scelta  di  tali  siti deve essere
effettuata  tenendo  conto  di  criteri improntati al principio della
tutela sanitaria, ambientale paesaggistica e architettonica.
    I  piani  devono  essere  trasmessi  alla  Regione  Basilicata  -
Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali.
    Gli  oneri  relativi  al  trasferimento  degli  impianti  gia' in
funzione saranno a carico dei titolari degli impianti stessi.
    Gli  impianti  soggetti  alle  disposizioni del presente articolo
sono  quelli  per  cui  e' prescritta l'autorizzazione ai sensi della
presente  legge  e  comunque sono quelli per cui il trasferimento sia
tecnicamente attuabile.
    Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano nel caso
di  impianti  di  stazioni  di  radioamatore  e  nel caso di impianti
utilizzati per pubblica sicurezza.