Art. 6. Autocontrollo E' posto a carico del titolare di ciascun impianto di teleradiocomunicazione presente sul territorio regionale di effettuare semestralmente autocontrolli dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dal proprio impianto, tenendo conto delle modalita' di esecuzione delle misure riportate nell'allegato 2 della presente legge. Le risultanze saranno confrontate con i valori trasmessi in fase progettuale. Riscontrato un potenziamento dell'impianto rispetto al progetto autorizzato, l'autorita' regionale procede alla diffida assegnando il termine di trenta giorni per eliminare le irregolarita'.