Art. 6.
                            Autocontrollo
    E'   posto   a   carico  del  titolare  di  ciascun  impianto  di
teleradiocomunicazione   presente   sul   territorio   regionale   di
effettuare     semestralmente     autocontrolli     dell'inquinamento
elettromagnetico  prodotto  dal proprio impianto, tenendo conto delle
modalita'  di esecuzione delle misure riportate nell'allegato 2 della
presente legge.
    Le  risultanze saranno confrontate con i valori trasmessi in fase
progettuale.
    Riscontrato  un  potenziamento dell'impianto rispetto al progetto
autorizzato, l'autorita' regionale procede alla diffida assegnando il
termine di trenta giorni per eliminare le irregolarita'.