Art. 7. Vigilanza e controllo La vigilanza tecnica e il controllo sono esercitati dall'ARPAB. Il controllo sul territorio viene effettuato a vista e sperimentalmente rilevando i limiti massimi di esposizione fissati dal decreto ministeriale n. 381/1998 previo blocco delle apparecchiature di produzione di segnale nelle condizioni di massima potenza emessa in antenna. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori individuati dall'art. 3 e dall'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale n. 381/1998 ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti viene assegnato alla Regione Basilicata il termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell'impianto. Scaduto il suddetto termine senza che si sia provveduto in merito, nei successivi trenta giorni si procede alla revoca dell'autorizzazione.