Art. 7.
                        Vigilanza e controllo
    La vigilanza tecnica e il controllo sono esercitati dall'ARPAB.
    Il   controllo   sul   territorio  viene  effettuato  a  vista  e
sperimentalmente  rilevando  i  limiti massimi di esposizione fissati
dal   decreto   ministeriale   n.   381/1998   previo   blocco  delle
apparecchiature  di produzione di segnale nelle condizioni di massima
potenza emessa in antenna.
    In  caso  di  superamento  dei limiti di esposizione e dei valori
individuati  dall'art.  3  e  dall'art. 4, secondo comma, del decreto
ministeriale n. 381/1998 ai titolari o ai legali rappresentanti degli
impianti viene assegnato alla Regione Basilicata il termine di trenta
giorni per la regolarizzazione dell'impianto.
    Scaduto  il  suddetto  termine  senza  che  si  sia provveduto in
merito,   nei   successivi  trenta  giorni  si  procede  alla  revoca
dell'autorizzazione.