Art. 8.
                          Catasto regionale
    Entro  centottanta  giorni dalla entrata in vigore della presente
legge  verra'  istituito  il  catasto  regionale delle fonti fisse di
radiazioni  non  ionizzanti  nel  quale  saranno  censiti  tutti  gli
impianti di teleradiocomunicazioni presenti sul territorio regionale.
    Il   Dipartimento   regionale   sicurezza   sociale  e  politiche
ambientali   e'  incaricato  della  tenuta  e  del  relativo  annuale
aggiornamento   pubblico   nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Basilicata.