Art. 8. Catasto regionale Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge verra' istituito il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti nel quale saranno censiti tutti gli impianti di teleradiocomunicazioni presenti sul territorio regionale. Il Dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali e' incaricato della tenuta e del relativo annuale aggiornamento pubblico nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.