Art. 9. Norma transitoria I titolari o i legali rappresentanti degli impianti di teleradiocomunicazioni indicati all'art. 2 che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano gia' operanti nel territorio regionale, devono, entro 6 mesi dalla suddetta legge, richiedere la prescritta autorizzazione regionale con l'obbligo comunque di ottemperare entro tale termine al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dal decreto ministeriale n. 381/1998 art. 3 e art. 4, secondo comma.