Art. 9.
                          Norma transitoria
    I   titolari   o   i  legali  rappresentanti  degli  impianti  di
teleradiocomunicazioni  indicati  all'art. 2 che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultano gia' operanti nel territorio
regionale,  devono,  entro 6 mesi dalla suddetta legge, richiedere la
prescritta   autorizzazione   regionale  con  l'obbligo  comunque  di
ottemperare  entro  tale  termine  al  rispetto dei limiti massimi di
esposizione  fissati  dal  decreto  ministeriale n. 381/1998 art. 3 e
art. 4, secondo comma.