Allegato 1

                           DOCUMENTAZIONE
    Alla domanda di cui all'art. 3 della presente legge il titolare o
il  legale  rappresentante  dell'impianto  deve allegare, in triplice
       copia, la seguente documentazione debitamente firmata:
         1) Progetto dettagliato dell'installazione che contenga:
        i   dati  catastali  e  o  geografici  per  identificare  con
  precisione il luogo ove e' previsto l'insediamento dell'impianto;
        le  planimetrie  regionali  della  zona  in  scala  1:25000 o
            1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000;
        gli  elaborati  grafici  del sito previsto per l'insediamento
ante  operam e post operam con la struttura dell'impianto prospetto e
            pianta e l'indicazione della sua recinzione;
        la   documentazione   fotografica   dei   luoghi  circostanti
inquadrati  dal punto di installazione delle antenne con orientamento
        coerente alla direzione di puntamento delle antenne;
        le   altezze  relative  dal  centro  geometrico  del  sistema
radiante  delle  antenne  rispetto  agli  edifici  o aree accessibili
                            circostanti;
        le  misure  previste  per rendere inaccessibile l'impianto ai
                            non addetti;
        la  mappa  in  scala  1:1000  degli  edifici  circostanti  la
stazione  radio-base  per  un  raggio di 300 metri con quota relativa
      alla linea di gronda e al centro elettrico dell'antenna.
      2) Costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso
   e dei suoi componenti specificando le caratteristiche tecniche:
        la    banda   di   frequenza   o,   per   gli   impianti   di
teleradiocomunicazioni,  la  banda operativa-intervallo di frequenza,
                  nella quale operera' l'impianto;
           il numero di trasmettitori per cella e numero di celle;
        la  potenza  nominale  in  uscita  per  singolo trasmettitore
                           espressa in W;
        la  potenza  al  connettore  di  antenna  per  ogni  radiante
                           espressa in W;
        la potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio
           nella direzione di massima irradiazione (ERP);
        la  direzione  di  puntamento  delle antenne rispetto al nord
                             geografico;
        i  diagrammi  di  irradiazione rispetto al piano verticale ed
                            orizzontale;
                   la dimensione degli elementi radianti;
                                il guadagno;
                       il tilt elettrico o meccanico;
         l'altezza dal centro elettrico dell'antenna da terra (HCE).
      3)  Studio dell'impianto in relazione ai luoghi circostanti per
      il rispetto dei valori limite di campo elettromagnetico:
        i   calcoli   teorici   di  campo  elettromagnetico  prodotto
dall'impianto   (sia  da  installare  che  esistente)  relativi  alle
             distanze dal centro elettrico dell'antenna;
        la  relazione  tecnica  firmata  da  un  esperto nel settore,
                             contenente:
          le  valutazioni  del  fondo  elettromagnetico  (sia per gli
          impianti da installare che per quelli esistenti);
          le  valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto
          dall'impianto (in ipotesi di impianto esistente).
    Le  suddette  valutazioni  dovranno essere effettuate mediante le
misure  previste nell'allegato B del decreto ministeriale n. 381/1998
e  tenendo  conto delle modalita' di esecuzione di cui all'allegato 2
              della presente legge e specificatamente:
      le  misure  di  campo  elettromagnetico in banda larga dovranno
essere  effettuate  nei  punti  significativi. Questi dovranno essere
scelti  discriminando  le situazioni di maggiore rischio: nei palazzi
antistanti  la  direzione  di  massimo  irraggiamento e su quelli che
                   intercettano le onde laterali;
      le  misure  dovranno  essere  condotte  tenendo conto del piano
quotato  e  delle distanze degli edifici rispetto al centro elettrico
                            dell'antenna;
      le  misure  di  campo  elettrico in banda stretta devono essere
effettuate  nel  caso  in  cui  venga  superato il 50% del valore del
limite  o  misura  di cautela tenendo conto delle modalita' contenute
                          nell'allegato 2.
    Le  eventuali misure di minimizzazione della esposizione adottate
            in sede di progettazione dal concessionario.
      4) Per i sistemi direttivi, fermo restando quanto prescritto ai
precedenti punti 1) e 3), la documentazione da produrre relativamente
                     al punto 2) e' la seguente:
                         tipo e modello di antenna;
                             banda di emissione;
                          dimensioni dell'antenna;
                                  guadagno;
        diagrammi  di  irradiazione  rispetto  al  piano  verticale e
                            orizzontale;
        direzione   di   puntamento  dell'antenna  rispetto  al  nord
                             geografico;
                               potenza al Tx;
                         tilt elettrico o meccanico;
          altezza dal centro elettrico dell'antenna da terra (HCE).