Allegato 2
                 MODALITA' D'ESECUZIONE DELLE MISURE

    Le  misure  vanno  effettuate ordinatamente in banda larga, e nel
caso  in  cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di
cautela  dovra'  essere  effettuata  un'analisi  in banda stretta dei
segnali  presenti.  A  causa  delle dimensioni non trascurabili delle
antenne  (ad  esempio 1,2 m X 0,4 m per le biconiche, dai 10 ai 40 cm
per  i  dipoli  in  mezz'onda  e  circa  0,4  m  X  0,5  m per le log
periodiche)  e'  sufficiente  un  solo  punto  di  misura  a 1,5 m di
                              altezza.
    Le  misure  in  banda  stretta  dei campi elettromagnetici devono
essere  eseguiti  secondo  le  norme C.E.I., ed in mancanza di queste
devono  essere  eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in
materia  dagli  organismi  internazionali,  oppure indicate da enti o
      associazioni anche stranieri, di riconosciuta competenza.
    I  livelli  del  campo  elettrico,  magnetico e della densita' di
potenza  devono  essere  mediati  su un'area equivalente alla sezione
verticale  del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei
minuti.  Per  quanto  riguarda  le  misure,  il requisito della media
spaziale  richiede  che  vengano  effettuate  piu'  misure  nel punto
d'indagine,  almeno due corrispondenti alla testa e al tronco, quindi
ad una altezza di 1,90 m 1,10 m. Ognuna di queste dovra' essere a sua
volta  il  risultato  della  media  temporale  su  sei  minuti. Se la
differenza  tra  le  due  misure  e' maggiore del 25% del valore piu'
elevato tra le due (maggiore quindi dell'incertezza di quella misura)
e'  opportuno  effettuarne  una  terza  a  1,50  m  da terra, per poi
effettuare  una  media  dei tre risultati. Il punto di indagine viene
individuato  attraverso  una prima serie di misure nell'area in esame
        al fine di rilevare il punto di massima esposizione.
    Per  la  verifica  dei  limiti  di  tabella  1 (Decreto Ministero
dell'ambiente  n.  381)  le  misure  andranno  effettuate  nei luoghi
accessibili  alla  popolazione ritenuti a maggior rischio, mentre per
la  verifica  dei  valori  di  cautela  di  cui  all'art. 4  andranno
effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici di maggiore
altezza  e  in  prossimita'  delle direzioni di massimo irraggiamento
delle   antenne   considerate   ed  in  corrispondenza  di  ricettori
particolarmente   sensibili   quali   ad  esempio  edifici  destinati
                   all'infanzia, scuole, ospedali.
    Le  misure  devono essere condotte lontano da corpi metallici per
               evitare il piu' possibile riflessioni.
    L'operatore  si  deve trovare ad una distanza di almeno tre metri
                          dallo strumento.
    Lo  strumento  deve  essere collocato sull'apposito cavalletto ad
         un'altezza dipendente dalla particolare situazione.
    Le  misure  in  ambienti  esterni  devono essere effettuate nella
direzione  di  massimo irraggiamento comunicata precedentemente dagli
enti  gestori,  anche  in  corrispondenza  di edifici abitati. Per le
abitazioni   situate   al   secondo   piano   si  utilizzeranno  aste
appositamente  fornite  dalla  casa costruttrice dello strumento. Per
abitazioni  situate  in posizioni intermedie il sensore verra' calato
                     giu' con una fibra ottica.
    Al  fine  di  valutare l'adeguatezza degli strumenti di misura si
ritiene  utile  citare,  tra  le  altre,  le  norme tecniche ANSI che
richiedono  che gli strumenti utilizzati siano isotropi entro 1 dB ed
abbiano  un fattore di calibrazione noto con un'incertezza massima di
2  dB,  e  le  norme  ISO  45000 e ISO 9000, che raccomandano che gli
strumenti  utilizzati  siano  tarati  e riferibili. Si ricorda a tale
proposito che con la legge n. 273/1991 e' stato istituito il Servizio
italiano   di  taratura  (SIT),  il  quale  pertanto  costituisce  il
                       riferimento nazionale.