Art. 10. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per il periodo 2000-2006, si fa fronte, per un importo annuo di lire 600.000.000, con i fondi statali e regionali, nonche' con i fondi rivenienti da programmi comunitari, che abbiano l'obiettivo di incentivare ed adeguare l'offerta turistica regionale.