Art. 10.
                          Norma finanziaria
    1. Agli  oneri  derivanti dall'applicazione della presente legge,
per  il periodo 2000-2006, si fa fronte, per un importo annuo di lire
600.000.000,  con  i  fondi  statali e regionali, nonche' con i fondi
rivenienti  da  programmi  comunitari,  che  abbiano  l'obiettivo  di
incentivare ed adeguare l'offerta turistica regionale.