Art. 2.
                    Definizione e caratteristiche
    1. Si  definiscono  "esercizi  di  bed  & breakfast" le strutture
ricettive  extralberghiere  condotte  dalle  famiglie  che utilizzano
parte  dell'abitazione,  fino  ad  un massimo di tre camere, fornendo
alloggio e prima colazione.
    2. L'esercizio dell'attivita' di "B. & B." non costituisce cambio
di destinazione d'uso dell'immobile.
    3. Gli  esercizi  di cui al comma 1, devono assicurare i seguenti
servizi minimi:
      a) un    servizio    bagno    non    coincidente   con   quello
dell'abitazione;
      b) pulizia quotidiana dei locali;
      c) cambio della biancheria compresa quella del bagno, due volte
a settimana e a cambio dell'ospite;
      d) fornitura  di  energia  elettrica;  acqua  calda  e  fredda,
riscaldamento;
      e) somministrazione della prima colazione.
    4. I locali destinati all'esercizio di "B. & E." devono possedere
le  caratteristiche  strutturali  ed igienico-edilizie previste per i
locali di abitazione dallo strumento urbanistico-edilizio vigente.