Art. 2. Definizione e caratteristiche 1. Si definiscono "esercizi di bed & breakfast" le strutture ricettive extralberghiere condotte dalle famiglie che utilizzano parte dell'abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione. 2. L'esercizio dell'attivita' di "B. & B." non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile. 3. Gli esercizi di cui al comma 1, devono assicurare i seguenti servizi minimi: a) un servizio bagno non coincidente con quello dell'abitazione; b) pulizia quotidiana dei locali; c) cambio della biancheria compresa quella del bagno, due volte a settimana e a cambio dell'ospite; d) fornitura di energia elettrica; acqua calda e fredda, riscaldamento; e) somministrazione della prima colazione. 4. I locali destinati all'esercizio di "B. & E." devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dallo strumento urbanistico-edilizio vigente.