Art. 3.
                         C o n t r i b u t i
    Per  le finalita' di cui all'art. 1, sono concessi contributi per
l'adattamento, l'ammodernamento, e l'arredamento dei locali destinati
o da destinarsi all'attivita' di cui all'art. 2.
    I  contributi  sono concessi in conto capitale fino ad un massimo
del  55%  delle  spese ammesse e comunque per un importo contributivo
non  superiore  a  25  milioni.  Sono escluse dal contributo le opere
riguardanti le manutenzioni ordinarie.
    Per  le  opere  realizzate in zone classificate montane, ai sensi
delle  leggi  vigenti,  la percentuale e l'importo di cui al comma 2,
sono elevati al 60% e a 30 milioni.
     Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge n. 394/1991 si
destina il 30% della disponibilita' finanziaria della presente legge,
ai territori compresi nei parchi nazionali e regionali.