Art. 3. C o n t r i b u t i Per le finalita' di cui all'art. 1, sono concessi contributi per l'adattamento, l'ammodernamento, e l'arredamento dei locali destinati o da destinarsi all'attivita' di cui all'art. 2. I contributi sono concessi in conto capitale fino ad un massimo del 55% delle spese ammesse e comunque per un importo contributivo non superiore a 25 milioni. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti le manutenzioni ordinarie. Per le opere realizzate in zone classificate montane, ai sensi delle leggi vigenti, la percentuale e l'importo di cui al comma 2, sono elevati al 60% e a 30 milioni. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge n. 394/1991 si destina il 30% della disponibilita' finanziaria della presente legge, ai territori compresi nei parchi nazionali e regionali.