Art. 5.
                    Autorizzazione all'esercizio
    1. L'autorizzazione  amministrativa all'esercizio delle strutture
ricettive e' concessa dal comune previo parere rilasciato dall'A.P.T.
attestante l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2, ed inoltre la
rispondenza  agli  standard previsti dalla "carta della qualita'" che
verra'  elaborata  dall'A.P.T. con il supporto delle associazioni con
comprovata esperienza nel settore.
    2. L'A.P.I.  per  l'attuazione  della  presente legge elabora una
proposta  da approvarsi a cura della giunta regionale che definisce i
territori  e  gli  ambiti dove privilegiare gli insediamenti di "B. &
B."  in  rapporto  alla  presumibile  domanda  e alla preesistenza di
strutture turistico-ricettive.
    3.  Ai  fini  del parere dell'A.P.T. il proprietario o il gestore
della  struttura  ricettiva  interessata,  deve presentare all'A.P.T.
stessa, domanda, documentazione e dichiarazioni da cui si evincono:
      a) le generalita' complete e denominazione dell'esercizio e sua
ubicazione;
      b) la  planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui
sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico abilitato;
      c) la sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli
eventuali  rappresentanti,  previsti dagli articoli 11 e 12 del testo
unico  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
legge del 18 giugno 1931, n. 773.
    4.  L'A.P.T. sulla base della documentazione di cui al comma 2, e
degli  accertamenti  effettuati,  trasmette  al  comune, entro trenta
giorni  dal ricevimento della domanda, un motivato parere concernente
l'autorizzazione  amministrativa  all'esercizio  della  struttura  di
ospitalita',   nonche'   l'eventuale   indicazione   della  categoria
attribuita in base al livello di qualita' offerto.
    5. Entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma
precedente,   il  comune  provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione
amministrativa, facendone comunicazione all'A.P.T
    6.  L'autorizzazione  si  intende rinnovata di anno in anno, alle
condizioni  originarie,  previo  pagamento delle tasse di concessione
previste   dalle   norme   vigenti;   l'A.P.T.   effettua   periodici
sopralluoghi,  direttamente  o  tramite ispettori certificati ai fini
della  conferma  delle idoneita' all'esercizio e della rispondenza ai
livelli  di standard che di volta in volta potranno essere confermati
o modificati.
    7. L'esercizio  dell'attivita'  di  B.  &  B.  non  necessita  di
iscrizione  alla  sezione  speciale  del  registro degli esercenti il
commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
    8.  Chi esercita l'attivita' ricettiva B. & B. e' tenuto altresi'
a  comunicare  mensilmente,  su  apposito  modulo ISTAT, al comune ed
all'A.P.T.,  il  movimento  degli  ospiti  ai  fini  della  rilevanza
statistica,  ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di
apertura  dell'attivita', i prezzi minimi e massimi con validita' dal
lo gennaio  dell'anno  successivo,  copia  di tale comunicazione deve
essere esposta all'interno della struttura ricettiva.
    9.   L'A.P.T.   in   conformita'   a  tale  comunicazione  redige
annualmente,  ai  fini  dell'informazione  turistica,  l'elenco delle
attivita'  ricettive  "B.  &  B.",  comprensivo dei prezzi praticati,
dandone notizia alla Regione.
    10. E'   obbligatorio   per   il   gestore,  dare  comunicazione,
all'arrivo di ogni ospite, all'autorita' di pubblica sicurezza.