Art. 5. Autorizzazione all'esercizio 1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive e' concessa dal comune previo parere rilasciato dall'A.P.T. attestante l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2, ed inoltre la rispondenza agli standard previsti dalla "carta della qualita'" che verra' elaborata dall'A.P.T. con il supporto delle associazioni con comprovata esperienza nel settore. 2. L'A.P.I. per l'attuazione della presente legge elabora una proposta da approvarsi a cura della giunta regionale che definisce i territori e gli ambiti dove privilegiare gli insediamenti di "B. & B." in rapporto alla presumibile domanda e alla preesistenza di strutture turistico-ricettive. 3. Ai fini del parere dell'A.P.T. il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata, deve presentare all'A.P.T. stessa, domanda, documentazione e dichiarazioni da cui si evincono: a) le generalita' complete e denominazione dell'esercizio e sua ubicazione; b) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico abilitato; c) la sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto legge del 18 giugno 1931, n. 773. 4. L'A.P.T. sulla base della documentazione di cui al comma 2, e degli accertamenti effettuati, trasmette al comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, un motivato parere concernente l'autorizzazione amministrativa all'esercizio della struttura di ospitalita', nonche' l'eventuale indicazione della categoria attribuita in base al livello di qualita' offerto. 5. Entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma precedente, il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, facendone comunicazione all'A.P.T 6. L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti; l'A.P.T. effettua periodici sopralluoghi, direttamente o tramite ispettori certificati ai fini della conferma delle idoneita' all'esercizio e della rispondenza ai livelli di standard che di volta in volta potranno essere confermati o modificati. 7. L'esercizio dell'attivita' di B. & B. non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 8. Chi esercita l'attivita' ricettiva B. & B. e' tenuto altresi' a comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, al comune ed all'A.P.T., il movimento degli ospiti ai fini della rilevanza statistica, ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attivita', i prezzi minimi e massimi con validita' dal lo gennaio dell'anno successivo, copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. 9. L'A.P.T. in conformita' a tale comunicazione redige annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attivita' ricettive "B. & B.", comprensivo dei prezzi praticati, dandone notizia alla Regione. 10. E' obbligatorio per il gestore, dare comunicazione, all'arrivo di ogni ospite, all'autorita' di pubblica sicurezza.