Art. 7. Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di B. & E. puo' essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell'A.P.T. o dell'A.S.L. competenti per territorio, nei seguenti casi: a) venir meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con reggio decreto legge del 18 giugno 1931 n. 773, da parte del titolare; b) attivita' difforme dagli scopi per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa; c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi. 2. Qualora il comune rilevi irregolarita' diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarita' stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e in caso di persistenza, procede alla sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente tale periodo, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione amministrativa. 3. Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicati all'A.P.T