Art. 7.
          Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione
    1.  L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di B. & E. puo'
essere  revocata  dal  comune,  anche  su  segnalazione dell'A.P.T. o
dell'A.S.L. competenti per territorio, nei seguenti casi:
      a) venir  meno  del  possesso  dei  requisiti soggettivi di cui
all'art. 11  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza,
approvato  con  reggio  decreto  legge  del 18 giugno 1931 n. 773, da
parte del titolare;
      b) attivita'   difforme  dagli  scopi  per  i  quali  e'  stata
rilasciata l'autorizzazione amministrativa;
      c) reiterate  segnalazioni  da  parte degli ospiti di carenze e
disservizi.
    2. Qualora  il  comune  rilevi  irregolarita'  diverse  da quelle
indicate  al  comma  1,  diffida  a rimuovere le irregolarita' stesse
entro  un  termine  non  superiore  a  dieci  giorni  e  in  caso  di
persistenza,    procede    alla    sospensione    dell'autorizzazione
amministrativa  per  un  periodo  non  superiore  a sei mesi, decorso
inutilmente   tale   periodo,   il   comune   procede   alla   revoca
dell'autorizzazione amministrativa.
    3. Il   provvedimento  di  sospensione  temporanea  e  di  revoca
dell'autorizzazione amministrativa sono comunicati all'A.P.T