Art. 8.
               Sospensione e cessazione dell'esercizio
    1. Il  titolare  dell'autorizzazione  amministrativa  che intende
sospendere   temporaneamente   l'esercizio,   deve  darne  preventiva
comunicazione  al  comune e all'A.P.T., la sospensione temporanea non
puo'  essere  superiore  a  sei  mesi,  prorogabili  dal  comune  per
comprovati  motivi  per  ulteriori  sei  mesi,  decorso tale termine,
l'attivita' si considera definitivamente cessata.
    2.  Nel  caso di cessazione definitiva dell'attivita' il titolare
dell'autorizzazione    amministrativa    deve   darne   comunicazione
all'A.P.T. e al comune.