Art. 9.
                           S a n z i o n i
    1. Le  sanzioni  amministrative  da applicare nel caso di mancato
rispetto delle norme di cui alla presente legge sono le seguenti:
      a) apertura  abusiva  di  un  esercizio B. & B.: sanzioni da L.
500.000 (Euro 258) a L. 2.000.000 (Euro 1.032);
      b) omessa   esposizione   delle   tariffe   praticate   di  cui
all'art. 8:  sanzioni  da  L.  200.000  (Euro 103) a L. 800.000 (Euro
412);
      c) applicazione  di  prezzi difformi rispetto a quelli esposti:
sanzioni da L. 400.000 (Euro 206) a L. 1.600.000 (Euro 824);
      d) superamento   della  capacita'  ricettiva:  sanzioni  da  L.
300.000 (Euro 155) a L. 1.200.000 (Euro 620).
    2. In  caso  di recidive le sanzioni previste al comma precedente
sono   raddoppiate  e  nei  casi  piu'  gravi  puo'  procedersi  alla
sospensione   dell'attivita'   o   alla   revoca  dell'autorizzazione
all'esercizio.