Art. 9. S a n z i o n i 1. Le sanzioni amministrative da applicare nel caso di mancato rispetto delle norme di cui alla presente legge sono le seguenti: a) apertura abusiva di un esercizio B. & B.: sanzioni da L. 500.000 (Euro 258) a L. 2.000.000 (Euro 1.032); b) omessa esposizione delle tariffe praticate di cui all'art. 8: sanzioni da L. 200.000 (Euro 103) a L. 800.000 (Euro 412); c) applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: sanzioni da L. 400.000 (Euro 206) a L. 1.600.000 (Euro 824); d) superamento della capacita' ricettiva: sanzioni da L. 300.000 (Euro 155) a L. 1.200.000 (Euro 620). 2. In caso di recidive le sanzioni previste al comma precedente sono raddoppiate e nei casi piu' gravi puo' procedersi alla sospensione dell'attivita' o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio.