Art. 2. Comitato regionale dei consumatori e degli utenti 1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, si avvale del comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "comitato". 2. Scopo del comitato e' realizzare un rapporto diretto fra cittadini ed amministrazioni, al fine di favorire l'attuazione della politica regionale in tema di difesa del consumatore e dell'utente. 3. Il comitato e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed e' composto: a) dall'assessore regionale al commercio che lo presiede; b) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 5, designato dalle stesse associazioni; c) da un rappresentante di ciascuna delle facolta' di agraria e di scienza dell'alimentazione dell'universita' degli studi della Basilicata designato dalle medesime facolta'; d) da un rappresentante di ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Basilicata; e) da un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio commercio, designato dal presidente del comitato. 5. Le designazioni, previa richiesta, devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.