Art. 2.
            Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
    1.  La  Regione,  per  il  perseguimento  degli  obiettivi di cui
all'art. 1,  si avvale del comitato regionale dei consumatori e degli
utenti, di seguito denominato "comitato".
    2. Scopo  del  comitato  e'  realizzare  un  rapporto diretto fra
cittadini  ed amministrazioni, al fine di favorire l'attuazione della
politica regionale in tema di difesa del consumatore e dell'utente.
    3.  Il  comitato  e'  nominato  con  decreto del presidente della
giunta regionale ed e' composto:
      a) dall'assessore regionale al commercio che lo presiede;
      b) da  un  rappresentante  di  ciascuna  delle associazioni dei
consumatori  e  degli  utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 5,
designato dalle stesse associazioni;
      c) da un rappresentante di ciascuna delle facolta' di agraria e
di  scienza  dell'alimentazione  dell'universita'  degli  studi della
Basilicata designato dalle medesime facolta';
      d) da  un rappresentante di ciascuna delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Basilicata;
      e) da  un  rappresentante  dell'associazione  nazionale  comuni
d'Italia (ANCI).
    4. Le  funzioni  di  segretario sono svolte da un funzionario del
servizio commercio, designato dal presidente del comitato.
    5. Le  designazioni,  previa  richiesta,  devono  pervenire entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.