Art. 3.
                     Funzionamento del comitato
    1. Il   comitato  e'  nominato  all'inizio  di  ogni  legislatura
regionale  e  rimane  in  carica fino alla sua ricostituzione. I suoi
componenti possono essere riconfermati.
    2. Il  comitato, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi
componenti,  elegge  nel  proprio  seno,  nella prima seduta, il vice
presidente  fra i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e
degli utenti.
    3. Il comitato ha sede presso gli uffici della giunta regionale.
    4. Il  comitato  e'  convocato  dal  presidente  almeno due volte
all'anno  con  cadenza  sernestrale e ogni qualvolta il presidente lo
ritenga  opportuno  o  ne riceva la richiesta da almeno un quarto dei
componenti. Le sedute sono, di regola, pubbliche e sono valide con la
presenza di almeno un terzo dei componenti.
    5. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in
caso di parita' prevale il voto del presidente.
    6. Il comitato puo' invitare alle proprie riunioni rappresentanti
delle   associazioni   di   tutela   ambientale  riconosciute,  delle
associazioni  regionali  delle  cooperative  dei  consumatori,  delle
categorie   economiche   e   sociali   interessate,  delle  pubbliche
amministrazioni competenti nonche' esperti delle materie trattate.
    7. Il comitato puo' costituire gruppi di lavoro per l'analisi dei
problemi o la realizzazione di specifiche ricerche.
    8. Ai membri del comitato, esterni all'amministrazione regionale,
e'  corrisposto  un  gettone  di  presenza di L. 100.000 per ciascuna
giornata  di partecipazione alle sedute, comprese quelle dell'ufficio
di  presidenza,  e  l'eventuale  trattamento  economico  di  missione
previsto  dalle  leggi  regionali  per  i  dipendenti  della  Regione
appartenenti  alla qualifica funzionale piu' elevata. Ai fini di tale
trattamento si ha riguardo alla sede abituale di lavoro.