Art. 3. Funzionamento del comitato 1. Il comitato e' nominato all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica fino alla sua ricostituzione. I suoi componenti possono essere riconfermati. 2. Il comitato, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge nel proprio seno, nella prima seduta, il vice presidente fra i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti. 3. Il comitato ha sede presso gli uffici della giunta regionale. 4. Il comitato e' convocato dal presidente almeno due volte all'anno con cadenza sernestrale e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne riceva la richiesta da almeno un quarto dei componenti. Le sedute sono, di regola, pubbliche e sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. 5. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. 6. Il comitato puo' invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, delle associazioni regionali delle cooperative dei consumatori, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti nonche' esperti delle materie trattate. 7. Il comitato puo' costituire gruppi di lavoro per l'analisi dei problemi o la realizzazione di specifiche ricerche. 8. Ai membri del comitato, esterni all'amministrazione regionale, e' corrisposto un gettone di presenza di L. 100.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute, comprese quelle dell'ufficio di presidenza, e l'eventuale trattamento economico di missione previsto dalle leggi regionali per i dipendenti della Regione appartenenti alla qualifica funzionale piu' elevata. Ai fini di tale trattamento si ha riguardo alla sede abituale di lavoro.