Art. 4.
                        Funzioni del Comitato
    1. Al comitato sono attribuite le seguenti funzioni:
      a) studiare  i  problemi  della  tutela dei consumatori e degli
utenti  e  proporre alla giunta regionale ulteriori indagini, studi e
ricerche  finalizzati  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  cui
all'art. 1 della presente legge da effettuare anche avvalendosi della
collaborazione  di  centri  ed  istituti  specializzati nonche' delle
organizzazioni  di  volontariato  con  i  quali  la  Regione  stipula
apposite convenzioni;
      b) proporre  agli organi competenti l'effettuazione di indagini
di   carattere  generale  atti  a  chiarire  anche  attraverso  prove
comparative,   la   composizione   dei  prodotti,  i  loro  standards
qualitativi,  il controllo della corretta etichettatura e pubblicita'
dei prodotti;
      c) esaminare  l'andamento  generale  dei  prezzi dei prodotti e
delle  tariffe dei servizi e formulare proposte alla giunta regionale
di  iniziative  e  progetti  per  la  tutela  dei consumatori e degli
utenti;
      d) formulare  proposte  idonee  a  garantire  la  salute  e  la
sicurezza  dei  consumatori  e  degli utenti ed avanzare segnalazioni
alla Regione, alle aziende sanitarie locali e ad eventuali altri enti
competenti   in   materia  di  tutela  igienica  nella  produzione  e
distribuzione    dei    prodotti    alimentari    e    di   controllo
dell'inquinamento;
      e) proporre  alla  giunta  regionale  la  predisposizione  e la
realizzazione  di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti
e studenti d'intesa con le competenti autorita' scolastiche;
      f) proporre  alla giunta regionale programmi di informazione da
realizzare attraverso i mezzi di comunicazione scritte ed audiovisive
ed eventuali pubblicazioni di un bollettino periodico di informazione
per i consumatori e gli utenti;
      g) esprimere  parere  sul  programma  annuale  di attivita' del
centro  sportello dei consumatori e degli utenti di cui al successivo
articolo 7;
      h) predisporre  annualmente  la graduatoria dei programmi delle
iniziative  di sostegno delle associazioni iscritte all'elenco di cui
all'art. 5, ritenute ammissibili dal comitato stesso;
      i) trasmettere  al  consiglio  regionale,  entro il 31 marzo di
ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
    2.  Il  comitato  puo'  avvalersi, per le tematiche oggetto della
presente  legge,  della  consulenza delle strutture regionali e delle
aziende  sanitarie  locali  e  richiedere,  a  queste ultime, analisi
chimiche  o  chimico-fisiche  anche  in  attuazione  delle  normative
regionali  e nazionali in materia di tutela igienica degli alimenti e
bevande,  di controllo dell'inquinamento atmosferico e degli scarichi
idrici.