Art. 4. Funzioni del Comitato 1. Al comitato sono attribuite le seguenti funzioni: a) studiare i problemi della tutela dei consumatori e degli utenti e proporre alla giunta regionale ulteriori indagini, studi e ricerche finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge da effettuare anche avvalendosi della collaborazione di centri ed istituti specializzati nonche' delle organizzazioni di volontariato con i quali la Regione stipula apposite convenzioni; b) proporre agli organi competenti l'effettuazione di indagini di carattere generale atti a chiarire anche attraverso prove comparative, la composizione dei prodotti, i loro standards qualitativi, il controllo della corretta etichettatura e pubblicita' dei prodotti; c) esaminare l'andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e formulare proposte alla giunta regionale di iniziative e progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti; d) formulare proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti ed avanzare segnalazioni alla Regione, alle aziende sanitarie locali e ad eventuali altri enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento; e) proporre alla giunta regionale la predisposizione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti e studenti d'intesa con le competenti autorita' scolastiche; f) proporre alla giunta regionale programmi di informazione da realizzare attraverso i mezzi di comunicazione scritte ed audiovisive ed eventuali pubblicazioni di un bollettino periodico di informazione per i consumatori e gli utenti; g) esprimere parere sul programma annuale di attivita' del centro sportello dei consumatori e degli utenti di cui al successivo articolo 7; h) predisporre annualmente la graduatoria dei programmi delle iniziative di sostegno delle associazioni iscritte all'elenco di cui all'art. 5, ritenute ammissibili dal comitato stesso; i) trasmettere al consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Il comitato puo' avvalersi, per le tematiche oggetto della presente legge, della consulenza delle strutture regionali e delle aziende sanitarie locali e richiedere, a queste ultime, analisi chimiche o chimico-fisiche anche in attuazione delle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica degli alimenti e bevande, di controllo dell'inquinamento atmosferico e degli scarichi idrici.