Art. 5. Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale 1. Presso il dipartimento attivita' produttive - servizio commercio e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale. 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinato al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale; d) svolgimento di un'attivita' continuativa nei due anni precedenti e relativa relazione; e) presentazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle nonne vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Dipartimento attivita' produttive - servizio commercio della Regione provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco e al controllo del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione. 5. La perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco comporta la cancellazione dallo stesso.