Art. 2.
    1. Agli effetti della presente legge, si intende per inquinamento
luminoso  ogni  forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori
delle  aree  a cui essa e' funzionalmente dedicata e, in particolare,
verso la volta celeste, avendo altresi' riguardo agli effetti dannosi
e distorcenti prodotti dagli stessi impianti di illuminazione.