Art. 3
    1.  Le  province esercitano il controllo sul corretto e razionale
uso  dell'energia  elettrica  da  illuminazione  esterna da parte dei
comuni  e  degli  enti  o  organismi sovracomunali ricadenti nel loro
territorio   per   la   trasparenza   e   stabilita'  dell'atmosfera,
provvedendo  inoltre  a divulgare i principi stabiliti dalla presente
legge.