Art. 4.
    1.  Agli osservatori e ai siti osservativi tutelati, si applicano
le   misure   minime   di  protezione  dall'inquinamento  luminoso  e
dall'inquinamento ottico stabilite dal presente articolo.
    2.   E'   fatto  divieto  di  installare  qualsiasi  impianto  di
illuminazione  notturna  non  adeguatamente  internalizzato entro una
distanza   di   settecento   metri   dai  confini  degli  osservatori
astronomici  e  dei  siti  tutelati, con esclusione degli osservatori
astronomici situati all'interno di centri urbani.
    3.  Attorno  a  ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici
tutelati   e'   istituita   una   zona   di   particolare  protezione
dall'inquinamento ottico e luminoso avente un'estensione di raggio di
un   chilometro   a  conservazione  della  trasparenza  e  stabilita'
dell'atmosfera   entro   la  quale  sono  vietati,  a  decorrere  dal
novantesimo  giorno  successivo  alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  tutti gli impianti di illuminazione non rispondenti
ai  criteri  stabiliti  dalla  medesima.  Gli impianti esistenti, non
rispondenti  a  tali  requisiti,  devono  essere  modificati mediante
sostituzione   degli  apparecchi  di  illuminazione  ovvero  mediante
installazione  di  appositi  schermi sull'armatura o sostituzione dei
vetri di protezione nonche' delle lampade.
    Per  gli  osservatori  astronomici di interesse internazionale il
raggio  di  tale zona di particolare protezione si estende per cinque
chilometri.
    4.  Attorno  a  ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici
tutelati  e'  comunque  istituita  una zona di particolare protezione
dall'inquinamento   luminoso,   la  cui  estensione  e'  fissata  con
deliberazione della giunta regionale.
    5.  A  decorrere  dal  trentesimo  giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, e' vietato l'impiego di fasci
di luce di qualsiasi tipo e modalita', fissi e rotanti, diretti verso
il  cielo  o  verso  superfici che possano rifletterli verso il cielo
entro  trenta  chilometri dagli osservatori professionali, tali fasci
devono  essere orientati ad almeno 90 gradi dalla direzione in cui si
trovano i telescopi.
    Per  tutti  gli  impianti  di  cui al presente comma, deve essere
verificata  da parte dei comuni la rispondenza all'articolo 23, comma
1,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285 e successive
modificazioni.  Sono  esclusi  dai provvedimenti del presente comma i
fasci  di  luce  per  la sicurezza aerea e marittima e quelli di enti
militari.
    6.  Su  richiesta  dei responsabili degli osservatori astronomici
tutelati,  in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non
piu'  di  trenta  giorni  all'anno,  i sindaci dei comuni interessati
dispongono,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  sicurezza  della
circolazione  veicolare,  nelle zone di protezione di cui al comma 4,
lo  spegnimento  integrale  ovvero  la  riduzione del flusso luminoso
degli impianti pubblici di illuminazione esterna.