Art. 4. 1. Agli osservatori e ai siti osservativi tutelati, si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso e dall'inquinamento ottico stabilite dal presente articolo. 2. E' fatto divieto di installare qualsiasi impianto di illuminazione notturna non adeguatamente internalizzato entro una distanza di settecento metri dai confini degli osservatori astronomici e dei siti tutelati, con esclusione degli osservatori astronomici situati all'interno di centri urbani. 3. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati e' istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento ottico e luminoso avente un'estensione di raggio di un chilometro a conservazione della trasparenza e stabilita' dell'atmosfera entro la quale sono vietati, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione non rispondenti ai criteri stabiliti dalla medesima. Gli impianti esistenti, non rispondenti a tali requisiti, devono essere modificati mediante sostituzione degli apparecchi di illuminazione ovvero mediante installazione di appositi schermi sull'armatura o sostituzione dei vetri di protezione nonche' delle lampade. Per gli osservatori astronomici di interesse internazionale il raggio di tale zona di particolare protezione si estende per cinque chilometri. 4. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati e' comunque istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso, la cui estensione e' fissata con deliberazione della giunta regionale. 5. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e' vietato l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalita', fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo entro trenta chilometri dagli osservatori professionali, tali fasci devono essere orientati ad almeno 90 gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi. Per tutti gli impianti di cui al presente comma, deve essere verificata da parte dei comuni la rispondenza all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Sono esclusi dai provvedimenti del presente comma i fasci di luce per la sicurezza aerea e marittima e quelli di enti militari. 6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici tutelati, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non piu' di trenta giorni all'anno, i sindaci dei comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 4, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.