Art. 5.
    1.  A  decorrere  dal  novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'installazione o la modifica
di   impianti   di   illuminazione   esterna,   senza  la  prescritta
autorizzazione,   ovvero  in  difformita'  della  stessa,  comportano
l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire
2 milioni.
    2.   Il   sindaco   ordina   d'ufficio,   a  spesa  del  titolare
dell'impianto,  la  disinstallazione  o  la riduzione dell'impianto a
conformita'  in  relazione  alle opere realizzate senza la preventiva
autorizzazione o in difformita' della medesima.
    3.  In  caso  di  mancato adeguamento alle prescrizioni del piano
comunale  dell'illuminazione, previa diffida del sindaco a provvedere
entro  trenta  giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire
500 mila a lire 5 milioni per ciascun impianto.
    4.  In  caso  di  mancato adeguamento alle prescrizioni del piano
comunale  dell'illuminazione o delle fasce di rispetto dei siti degli
osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, previa diffida
del  sindaco  a  provvedere  entro  quindici  giorni,  si applica una
sanzione  amministrativa  da  lire  2  milioni  a lire 15 milioni per
ciascun impianto.
    5.  Si applica, la sanzione amministrativa aggiuntiva da lire 500
mila  a  lire  5  milioni  qualora  gli  impianti  di cui al presente
articolo  costituiscano  notevole  fonte  di  inquinamento  luminoso,
secondo  specifiche  indicazioni  che  sono fornite dagli osservatori
astronomici  competenti,  e siano utilizzati a pieno regime per tutta
la  durata  della  notte  anche  per  semplici  scopi  pubblicitari o
voluttuari.
    6.  I  proventi  delle  sanzioni di cui al presente articolo sono
prioritariamente   impiegati   dai  comuni  per  l'adeguamento  degli
impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri stabiliti dalla
presente legge.