Art. 5. 1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformita' della stessa, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni. 2. Il sindaco ordina d'ufficio, a spesa del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione dell'impianto a conformita' in relazione alle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformita' della medesima. 3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione, previa diffida del sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 5 milioni per ciascun impianto. 4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione o delle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, previa diffida del sindaco a provvedere entro quindici giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 15 milioni per ciascun impianto. 5. Si applica, la sanzione amministrativa aggiuntiva da lire 500 mila a lire 5 milioni qualora gli impianti di cui al presente articolo costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e siano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari. 6. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri stabiliti dalla presente legge.