Art. 6. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 2000 in L. 10.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal cap. 7465 concernente "Fondo globale per le funzioni normali - Spese correnti" del bilancio di previsione 2000 e istituzione nello stesso di un nuovo capitolo avente la denominazione "Spese per la lotta all'inquinamento luminoso e per la conservazione della trasparenza e stabilita' atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche". 2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2000 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.