Art. 6.
    1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
valutati  per  l'esercizio  2000  in  L.  10.000.000, si provvede, in
termini  di  competenza  e  di  cassa,  mediante  prelevamento  della
predetta  somma  dal  cap.  7465  concernente  "Fondo  globale per le
funzioni  normali - Spese correnti" del bilancio di previsione 2000 e
istituzione nello stesso di un nuovo capitolo avente la denominazione
"Spese  per la lotta all'inquinamento luminoso e per la conservazione
della  trasparenza e stabilita' atmosferica dei siti di ubicazione di
stazioni astronomiche".
    2.  Le  leggi  di  bilancio  per  gli  anni  successivi  al  2000
fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.