Art. 2. Nomina e revoca dei componenti della giunta Il presidente della giunta regionale nomina e revoca il vice presidente e gli assessori, ai sensi dell'art. 122, quinto comma, della costituzione, con proprio decreto trasmesso immediatamente al presidente del consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Al vice presidente ed agli assessori non componenti del consiglio regionale e' esteso lo status del consigliere regionale in tema di opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.