Art. 2.
             Nomina e revoca dei componenti della giunta
    Il  presidente  della  giunta  regionale  nomina e revoca il vice
presidente  e  gli  assessori,  ai sensi dell'art. 122, quinto comma,
della  costituzione,  con proprio decreto trasmesso immediatamente al
presidente  del  consiglio  regionale  e  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    Al vice presidente ed agli assessori non componenti del consiglio
regionale  e'  esteso  lo status del consigliere regionale in tema di
opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.