Art. 3. Incompatibilita' dei componenti della gunta Puo' essere nominato vice presidente o assessore regionale, anche se non consigliere regionale, qualunque cittadino che goda dell'elettorato attivo e non versi in alcuna delle situazioni alle quali la legge collega l'ineleggibilita' alla carica di consigliere regionale o l'incompatibilita' con la stessa. Nell'ipotesi che il componente della giunta non consigliere regionale nominato dal presidente della giunta si trovi in una delle situazioni di cui al comma uno, l'interessato e' tenuto ad eliminarla entro dieci giorni dalla nomina. In caso contrario il presidente lo dichiara decaduto dalla carica. Il presidente della giunta regionale preliminarmente alla nomina dei componenti della giunta non consiglieri verifica che non sussista alcuna delle situazioni di cui al comma uno. A tal fine acquisisce anche una dichiarazione da parte della persona interessata alla nomina. Qualora successivamente alla nomina venga accertata una delle situazioni ostative previste dal comma uno, il presidente invita il componente la giunta a rimuovere detta situazione entro un breve termine. Nell'ipotesi che il componente della giunta interessata, non provveda a rimuovere la situazione ostativa di cui al comma quattro, il presidente lo dichiara decaduto. Nell'ipotesi che un consigliere regionale, nominato componente della giunta venga sospeso o decada dalla carica elettiva il presidente della giunta ne dichiara la decadenza dalla carica di componente della giunta.