Art. 3.
             Incompatibilita' dei componenti della gunta
    Puo' essere nominato vice presidente o assessore regionale, anche
se   non   consigliere   regionale,   qualunque  cittadino  che  goda
dell'elettorato  attivo  e  non versi in alcuna delle situazioni alle
quali  la  legge collega l'ineleggibilita' alla carica di consigliere
regionale o l'incompatibilita' con la stessa.
    Nell'ipotesi  che  il  componente  della  giunta  non consigliere
regionale  nominato dal presidente della giunta si trovi in una delle
situazioni di cui al comma uno, l'interessato e' tenuto ad eliminarla
entro  dieci  giorni dalla nomina. In caso contrario il presidente lo
dichiara decaduto dalla carica.
    Il  presidente della giunta regionale preliminarmente alla nomina
dei componenti della giunta non consiglieri verifica che non sussista
alcuna  delle  situazioni  di cui al comma uno. A tal fine acquisisce
anche  una  dichiarazione  da  parte  della  persona interessata alla
nomina.
    Qualora  successivamente  alla  nomina  venga accertata una delle
situazioni  ostative  previste dal comma uno, il presidente invita il
componente  la  giunta  a  rimuovere  detta situazione entro un breve
termine.
    Nell'ipotesi  che  il  componente  della  giunta interessata, non
provveda  a rimuovere la situazione ostativa di cui al comma quattro,
il presidente lo dichiara decaduto.
    Nell'ipotesi  che  un  consigliere regionale, nominato componente
della  giunta  venga  sospeso  o  decada  dalla  carica  elettiva  il
presidente  della  giunta  ne  dichiara  la decadenza dalla carica di
componente della giunta.