Art. 4.
       Indennita', rimborso spese, trattamento di missione dei
               componenti della giunta non consiglieri
    Ai  componenti della giunta che non sono consiglieri regionali e'
corrisposta  dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno
parte della giunta una indennita' lorda pari all'indennita' di carica
lorda spettante al consigliere regionale.
    Ai componenti della giunta non consiglieri e' estesa per tutto il
periodo  in cui svolgono l'attivita', la normativa regionale inerente
il rimborso spese, il trattamento di missione nonche' quanto previsto
dall'art. 11 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8. Agli stessi
non si estendono le disposizioni della normativa regionale in materia
di  assegni  vitalizi,  di  reversibilita'  e  di  indennita' di fine
mandato.