Art. 4. Indennita', rimborso spese, trattamento di missione dei componenti della giunta non consiglieri Ai componenti della giunta che non sono consiglieri regionali e' corrisposta dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della giunta una indennita' lorda pari all'indennita' di carica lorda spettante al consigliere regionale. Ai componenti della giunta non consiglieri e' estesa per tutto il periodo in cui svolgono l'attivita', la normativa regionale inerente il rimborso spese, il trattamento di missione nonche' quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8. Agli stessi non si estendono le disposizioni della normativa regionale in materia di assegni vitalizi, di reversibilita' e di indennita' di fine mandato.