(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      29 del 25 febbraio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
     Programmazione degli interventi per le politiche abitative

    l.  In  coerenza con i principi definiti dall'art. 95 della legge
regionale  21 aprile  1999,  n.  3, fino all'approvazione della legge
regionale  organica  della  materia, le disponibilita' per l'edilizia
residenziale  pubblica  (erp)  sono  utilizzate  per l'attuazione dei
seguenti interventi:
      a) edilizia sovvenzionata;
      b) edilizia in locazione a termine;
      c) edilizia in locazione permanente;
      d) contributi  per  l'acquisto,  il  recupero  e la costruzione
dell'abitazione principale.
    2. I contributi per gli interventi di edilizia sovvenzionata sono
destinati,   secondo  i  programmi  deliberati  dai  comuni,  per  la
realizzazione di alloggi di erp dei comuni, comprensivi dell'acquisto
delle  aree e delle opere di urbanizzazione necessari, nonche' per il
recupero del patrimonio erp dei comuni e degli istituti autonomi case
popolari  (IACP).  Per l'attuazione degli interventi i comuni possono
avvalersi degli IACP.
    3.  I  contributi  e  le  agevolazioni  per  la  realizzazione di
abitazioni  in  locazione  a termine sono concessi a soggetti privati
che si impegnino, con apposita convenzione, a concederle in locazione
per  un  periodo  non  inferiore  a  dieci  anni. La convenzione puo'
altresi'  prevedere  la  possibilita'  di accesso del conduttore alla
proprieta'   dell'alloggio  al  termine  del  periodo  di  locazione,
fissandone le condizioni.
    4.  I  contributi  e  le  agevolazioni  per  la  realizzazione di
abitazioni  in  locazione  permanente  sono  concessi a cooperative a
proprieta' indivisa ovvero ad altri soggetti privati i quali, in caso
di  cessazione  o  cambiamento  di  attivita',  siano tenuti, in base
all'atto  costitutivo  ovvero  per  un  esplicito  impegno assunto in
apposita  convenzione,  a  devolvere  il  proprio  patrimonio  o  gli
immobili  oggetto  dei  contributi  al  comune.  La  convenzione puo'
prevedere  la  possibilita'  di  cedere gli alloggi a soggetti che si
assumono integralmente gli impegni gia' previsti nella convenzione.
    5.  I  contributi  per  l'abitazione  principale  possono  essere
erogati  anche ai soggetti, in possesso dei requisiti di cui al comma
6,   che   si   trovino  in  difficolta'  economico-finanziarie,  per
l'acquisto  della prima casa di abitazione, a seguito dell'insorgenza
di  procedure  concorsuali  o  di  liquidazione  coatta riguardanti i
soggetti realizzatori
    6.  Il  consiglio  regionale,  con la delibera di programmazione,
individua   le  diverse  tipologie  di  intervento  e  l'entita'  dei
contributi di cui al comma 1, i requisiti specifici che devono essere
posseduti  dai  destinatari  finali  delle  abitazioni  in  locazione
permanente   e   di  quelle  in  locazione  a  termine,  nonche'  dai
beneficiari dei contributi per l'abitazione principale.
    7. Il canone di locazione delle abitazioni di cui alla lettera b)
del  comma  1  e'  definito nella convenzione comunale in modo che il
contributo concesso porti una congrua riduzione del canone rispetto a
quello concertato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
    8. Il canone di locazione delle abitazioni di cui alla lettera c)
del  comma  1,  e' stabilito in base al piano finanziario relativo ai
costi dell'intervento ed alla individuazione di un congruo rendimento
dell'intervento, definito in sede di programmazione. Alla conclusione
del  periodo di attuazione, del piano finanziario, le abitazioni sono
sottoposte  ad  un canone definito da una apposita convenzione con il
comune, da trascriversi alla conservatoria dei registri immobiliari a
cura del comune ed a spese dei beneficiari.