(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 29 del 25 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Programmazione degli interventi per le politiche abitative l. In coerenza con i principi definiti dall'art. 95 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, fino all'approvazione della legge regionale organica della materia, le disponibilita' per l'edilizia residenziale pubblica (erp) sono utilizzate per l'attuazione dei seguenti interventi: a) edilizia sovvenzionata; b) edilizia in locazione a termine; c) edilizia in locazione permanente; d) contributi per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale. 2. I contributi per gli interventi di edilizia sovvenzionata sono destinati, secondo i programmi deliberati dai comuni, per la realizzazione di alloggi di erp dei comuni, comprensivi dell'acquisto delle aree e delle opere di urbanizzazione necessari, nonche' per il recupero del patrimonio erp dei comuni e degli istituti autonomi case popolari (IACP). Per l'attuazione degli interventi i comuni possono avvalersi degli IACP. 3. I contributi e le agevolazioni per la realizzazione di abitazioni in locazione a termine sono concessi a soggetti privati che si impegnino, con apposita convenzione, a concederle in locazione per un periodo non inferiore a dieci anni. La convenzione puo' altresi' prevedere la possibilita' di accesso del conduttore alla proprieta' dell'alloggio al termine del periodo di locazione, fissandone le condizioni. 4. I contributi e le agevolazioni per la realizzazione di abitazioni in locazione permanente sono concessi a cooperative a proprieta' indivisa ovvero ad altri soggetti privati i quali, in caso di cessazione o cambiamento di attivita', siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto in apposita convenzione, a devolvere il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al comune. La convenzione puo' prevedere la possibilita' di cedere gli alloggi a soggetti che si assumono integralmente gli impegni gia' previsti nella convenzione. 5. I contributi per l'abitazione principale possono essere erogati anche ai soggetti, in possesso dei requisiti di cui al comma 6, che si trovino in difficolta' economico-finanziarie, per l'acquisto della prima casa di abitazione, a seguito dell'insorgenza di procedure concorsuali o di liquidazione coatta riguardanti i soggetti realizzatori 6. Il consiglio regionale, con la delibera di programmazione, individua le diverse tipologie di intervento e l'entita' dei contributi di cui al comma 1, i requisiti specifici che devono essere posseduti dai destinatari finali delle abitazioni in locazione permanente e di quelle in locazione a termine, nonche' dai beneficiari dei contributi per l'abitazione principale. 7. Il canone di locazione delle abitazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e' definito nella convenzione comunale in modo che il contributo concesso porti una congrua riduzione del canone rispetto a quello concertato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 8. Il canone di locazione delle abitazioni di cui alla lettera c) del comma 1, e' stabilito in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento ed alla individuazione di un congruo rendimento dell'intervento, definito in sede di programmazione. Alla conclusione del periodo di attuazione, del piano finanziario, le abitazioni sono sottoposte ad un canone definito da una apposita convenzione con il comune, da trascriversi alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari.