Art. 2. Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 l. La lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della legge regionale n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai comuni le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.