Art. 2.
Interpretazione  autentica della lettera b) del comma 1 dell'art. 149
             della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3

    l.  La lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della legge regionale
n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai comuni le
funzioni  in  merito  alla  verifica  dei  requisiti  soggettivi  dei
beneficiari  di  interventi  di  edilizia residenziale pubblica ed al
rilascio  dei relativi atti di certificazione, previste dalla lettera
m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.