Art. 3.
Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12

    1.  L'art. 18 della legge regionale n. 12 del 1984, e' sostituito
dal seguente:
    Art.  18 (Riserva di alloggi per particolari esigenze abitative).
-  1.  Il comune, sentite le organizzazioni sindacali, puo' riservare
una  quota  degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, definita
annualmente  in  relazione alle graduatorie in essere, da destinare a
nuclei   familiari  che  si  trovino  in  particolari  situazioni  di
emergenza abitativa.
    2.  La sistemazione provvisoria conseguente alla riserva prevista
al comma 1, non puo' eccedere la durata di due anni ed e' soggetta al
canone di cui agli artt. 40 e seguenti. In ogni caso, e' richiesta la
sussistenza   dei   requisiti  prescritti  per  l'accesso,  salvo  il
requisito del reddito il cui limite e' quello fissato dall'art. 23.
    3.  Alla  scadenza del biennio di sistemazione provvisoria di cui
al  comma  2,  il  comune  puo'  provvedere  all'assegnazione, previa
verifica  dei  requisiti  di  cui all'art. 23. Qualora non si proceda
all'assegnazione,   l'alloggio  deve  essere  rilasciato  in  base  a
provvedimento del comune emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 24.".