Art. 3. Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 1. L'art. 18 della legge regionale n. 12 del 1984, e' sostituito dal seguente: Art. 18 (Riserva di alloggi per particolari esigenze abitative). - 1. Il comune, sentite le organizzazioni sindacali, puo' riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, definita annualmente in relazione alle graduatorie in essere, da destinare a nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di emergenza abitativa. 2. La sistemazione provvisoria conseguente alla riserva prevista al comma 1, non puo' eccedere la durata di due anni ed e' soggetta al canone di cui agli artt. 40 e seguenti. In ogni caso, e' richiesta la sussistenza dei requisiti prescritti per l'accesso, salvo il requisito del reddito il cui limite e' quello fissato dall'art. 23. 3. Alla scadenza del biennio di sistemazione provvisoria di cui al comma 2, il comune puo' provvedere all'assegnazione, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 23. Qualora non si proceda all'assegnazione, l'alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del comune emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 24.".