Art. 4. Sostituzione dell'art. 37 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 l. L'art. 37 della legge regionale n. 12 del 1984, e' sostituito dal seguente: "Art. 37 (Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione). - 1. E' istituito il fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione, per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei familiari meno abbienti, cosi' da favorire il loro accesso al mercato della locazione. 2. Il fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 con il fondo nazionale, di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, ed e' finanziato anche con una aliquota delle entrate, da versare alla Regione, derivante dal canoni di locazione degli alloggi di proprieta' degli IACP. La giunta regionale definisce l'entita' e le modalita' di versamento al fondo. 3. La Regione provvede a definire le modalita' di individuazione dei beneficiari ed idonee procedure per l'utilizzo delle risorse, perseguendo l'obiettivo della semplificazione amministrativa e della riduzione dei tempi".