Art. 4.
Sostituzione dell'art. 37 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12

    l.  L'art. 37 della legge regionale n. 12 del 1984, e' sostituito
dal seguente:
    "Art.   37  (Fondo  regionale  per  l'accesso  all'abitazione  in
locazione).  -  1.  E'  istituito  il  fondo  regionale per l'accesso
all'abitazione  in  locazione, per assicurare un sostegno finanziario
al  reddito  dei nuclei familiari meno abbienti, cosi' da favorire il
loro accesso al mercato della locazione.
    2. Il fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 1
con  il  fondo  nazionale,  di cui all'art. 11 della legge n. 431 del
1998,  ed  e'  finanziato  anche  con  una aliquota delle entrate, da
versare alla Regione, derivante dal canoni di locazione degli alloggi
di  proprieta'  degli IACP. La giunta regionale definisce l'entita' e
le modalita' di versamento al fondo.
    3.  La Regione provvede a definire le modalita' di individuazione
dei  beneficiari  ed  idonee  procedure per l'utilizzo delle risorse,
perseguendo  l'obiettivo della semplificazione amministrativa e della
riduzione dei tempi".