Art. 5. Amministrazione straordinaria degli IACP 1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica dell'edilizia residenziale pubblica di cui all'art 95 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e, comunque, per non oltre diciotto mesi, le funzioni e i compiti attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione degli IACP sono svolti da una commissione amministratrice straordinaria. 2. Ciascuna commissione e' composta dal presidente e dal vicepresidente degli istituti in essere ovvero, qualora la carica non sia ricoperta, da soggetti individuati dalla giunta regionale e da un componente del comune capoluogo. 3. La giunta regionale attribuisce le funzioni di presidenza della commissione e di rappresentanza legale degli enti, determina gli emolumenti per i componenti la commissione, a carico dei bilanci degli istituti e provvede all'eventuale sostituzione dei componenti. 4. I collegi dei sindaci degli IACP in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati per la stessa durata dell'amministrazione straordinaria.