Art. 5.
              Amministrazione straordinaria degli IACP
    1.  Fino  all'entrata  in  vigore della legge di riforma organica
dell'edilizia  residenziale  pubblica  di  cui all'art 95 della legge
regionale  21 aprile  1999,  n. 3 e, comunque, per non oltre diciotto
mesi, le funzioni e i compiti attribuiti al presidente e al consiglio
di   amministrazione  degli  IACP  sono  svolti  da  una  commissione
amministratrice straordinaria.
    2.   Ciascuna  commissione  e'  composta  dal  presidente  e  dal
vicepresidente degli istituti in essere ovvero, qualora la carica non
sia ricoperta, da soggetti individuati dalla giunta regionale e da un
componente del comune capoluogo.
    3.  La  giunta  regionale  attribuisce  le funzioni di presidenza
della  commissione  e  di rappresentanza legale degli enti, determina
gli  emolumenti per i componenti la commissione, a carico dei bilanci
degli istituti e provvede all'eventuale sostituzione dei componenti.
    4.  I  collegi  dei  sindaci  degli  IACP  in essere alla data di
entrata  in  vigore della presente legge sono prorogati per la stessa
durata dell'amministrazione straordinaria.