Art. 6.
     Modifica dell'art. 50 della legge regionale 14 marzo 1984 n. 12

    1. All'art. 50 della legge regionale n. 12 del 1984 dopo il comma
1 e' aggiunto Il seguente comma:
    "2. Al fine di garantire quanto previsto dal comma 1 dell'art. 40
il    consiglio   regionale   stabilisce   altresi'   la   decorrenza
dell'aggiornamento   di   cui   al   comma   1   agli  effetti  della
rideterminazione dei canoni".