Art. 6. Modifica dell'art. 50 della legge regionale 14 marzo 1984 n. 12 1. All'art. 50 della legge regionale n. 12 del 1984 dopo il comma 1 e' aggiunto Il seguente comma: "2. Al fine di garantire quanto previsto dal comma 1 dell'art. 40 il consiglio regionale stabilisce altresi' la decorrenza dell'aggiornamento di cui al comma 1 agli effetti della rideterminazione dei canoni".