Art. 7.
                          Norme finanziarie
    1.   Agli  oneri  derivanti  dall'  attuazione  degli  interventi
previsti  dai  commi  2,  3,  4 dell'art. 1 si fa fronte sia mediante
l'utilizzo  di  finanziamenti  statali,  che  con risorse regionali a
valere  sui  finanziamenti  previsti  dalla  legge regionale 3 luglio
1998. n. 19.
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti
dal  comma  5  dell'art. 1  si fa fronte mediante l'istituzione di un
apposito capitolo nella parte spesa deI bilancio regionale che verra'
dotato  della necessaria disponibilita' in fase di approvazione della
legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11
della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.