Art. 7. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione degli interventi previsti dai commi 2, 3, 4 dell'art. 1 si fa fronte sia mediante l'utilizzo di finanziamenti statali, che con risorse regionali a valere sui finanziamenti previsti dalla legge regionale 3 luglio 1998. n. 19. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa deI bilancio regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' in fase di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.