Art. 10.
                        Elenco dei fornitori
    1.   Le  amministrazioni  aggiudicatrici  istituiscono  di  norma
l'elenco dei fornitori disciplinandone le modalita' di conservazione,
aggiornamento e tenuta.
    2,  Nell'elenco  dei fornitori sono compresi soggetti idonei, per
requisiti  di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a
partecipare  alle  procedure di affidamento di cui agli articoli 15 e
16.
    3.  L'avvio  della  procedura  istitutiva  e'  reso noto mediante
pubblicazione del relativo bando ai sensi dell'art. 13.
                              Art. 11.
             Responsabile del procedimento contrattuale
    1.  Ai  sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonche' dell'art,
11  della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32, il dirigente della
struttura   interessata  alla  procedura  contrattuale  individua  il
responsabile operativo dell'istruttoria e degli adempimenti connessi,
inerente ad uno o piu' procedimenti contrattuali.
    2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, e' responsabile del
procedimento  contrattuale  il dirigente nella cui competenza rientri
il singolo contratto.
    3.  Il  responsabile  del  procedimento  contrattuale  svolge  le
funzioni  di  cui  all'art. 12  della legge regionale n. 32 del 1993,
assicura  l'impulso ad ogni fase del procedimento e cura la regolare,
efficiente ed efficace redazione ed esecuzione del contratto.
    4.   Il   responsabile  del  procedimento  contrattuale  cura  le
comunicazioni, le pubblicazioni necessarie ai sensi dell'art. 13 e le
notificazioni,  assicurando  altresi'  l'accesso, la partecipazione e
l'informazione  dei  soggetti qualificati ai sensi della legge n. 241
del  1990  e  della  legge  regionale  n.  32  del  1993. Ove accerti
l'esistenza  di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento
della  procedura,  di cause di nullita' o annullamento del contratto,
di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne da' comunicazione
scritta al dirigente di cui al comma 1 e ai preposti alla verifica di
conformita' di cui all'art. 30.
    5.  Il  responsabile  del  procedimento contrattuale trasmette al
dirigente  di  cui  al  comma  1,  al  responsabile  dell'elenco  dei
fornitori,  nonche'  al  responsabile  del controllo di gestione, una
relazione  contenente  gli  elementi  rilevanti circa l'esattezza, la
correttezza  e  la  puntualita'  con  cui  sono  stati  adempiuti gli
obblighi  contrattuali,  i  fatti  che  abbiano influito a modificato
l'esecuzione  del  contratto  programmata  dalle  parti,  nonche' gli
inadempimenti ed i rimedi, anche giudiziali, azionati.