Art. 10. Elenco dei fornitori 1. Le amministrazioni aggiudicatrici istituiscono di norma l'elenco dei fornitori disciplinandone le modalita' di conservazione, aggiornamento e tenuta. 2, Nell'elenco dei fornitori sono compresi soggetti idonei, per requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 15 e 16. 3. L'avvio della procedura istitutiva e' reso noto mediante pubblicazione del relativo bando ai sensi dell'art. 13. Art. 11. Responsabile del procedimento contrattuale 1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonche' dell'art, 11 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32, il dirigente della struttura interessata alla procedura contrattuale individua il responsabile operativo dell'istruttoria e degli adempimenti connessi, inerente ad uno o piu' procedimenti contrattuali. 2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, e' responsabile del procedimento contrattuale il dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto. 3. Il responsabile del procedimento contrattuale svolge le funzioni di cui all'art. 12 della legge regionale n. 32 del 1993, assicura l'impulso ad ogni fase del procedimento e cura la regolare, efficiente ed efficace redazione ed esecuzione del contratto. 4. Il responsabile del procedimento contrattuale cura le comunicazioni, le pubblicazioni necessarie ai sensi dell'art. 13 e le notificazioni, assicurando altresi' l'accesso, la partecipazione e l'informazione dei soggetti qualificati ai sensi della legge n. 241 del 1990 e della legge regionale n. 32 del 1993. Ove accerti l'esistenza di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullita' o annullamento del contratto, di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne da' comunicazione scritta al dirigente di cui al comma 1 e ai preposti alla verifica di conformita' di cui all'art. 30. 5. Il responsabile del procedimento contrattuale trasmette al dirigente di cui al comma 1, al responsabile dell'elenco dei fornitori, nonche' al responsabile del controllo di gestione, una relazione contenente gli elementi rilevanti circa l'esattezza, la correttezza e la puntualita' con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali, i fatti che abbiano influito a modificato l'esecuzione del contratto programmata dalle parti, nonche' gli inadempimenti ed i rimedi, anche giudiziali, azionati.