Art. 12.
                        Trattamento dei dati
    1.   Al   fine   di   perseguire  le  funzioni  istituzionali  di
approvvigionamento   di   beni   e   servizi   nonche'  di  controllo
sull'attivita'  svolta  a  tale  scopo,  i soggetti di cui al comma 1
dell'art. 1  sono autorizzati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996,
n.  675, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati
inerenti  l'elenco  dei  fornitori,  le  procedure  di affidamento, i
soggetti partecipanti e quelli contraenti, gli importi, i contratti e
la  loro  esecuzione,  ivi  comprese  le  eventuali  variazioni e gli
inadempimenti rilevati.
    2.  I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono autorizzati, in
particolare,  ad effettuare le operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione,     conservazione,    elaborazione,    modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione  e  diffusione  in  forma  aggregata ad enti pubblici e
soggetti privati, nonche' di cancellazione e distruzione, dei dati di
cui  al  comma  1  e  ad  istituire banche dati per la raccolta delle
predette informazioni trattate anche in forma elettronica.