Art. 13.
                        Forme di pubblicita'
    1.  I  programmi di cui all'art. 4 sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    2.  I bandi indicativi, elaborati sulla base del programma di cui
all'art. 4,  sono  pubblicati  nel Bollettino ufficiale della Regione
nonche'  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ai sensi e
per   gli   effetti   della  disciplina  dell'Unione  europea;  delle
pubblicazioni   e'   dato   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  su  due  quotidiani a diffusione nazionale e
regionale.
    3.  I  bandi  di  gara  il  cui importo sia compreso fra 50.000 e
100.000 Euro sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e
delle  pubblicazioni  e'  dato  avviso  su un quotidiano a diffusione
regionale.
    4.  I  bandi  di  gara il cui importo sia inferiore a 50.000 Euro
sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
    5.  I  risultati  delle  procedure  di gara e di affidamento sono
pubblicati,  anche  mediante  elenchi, nel Bollettino ufficiale della
Regione.