Art. 13. Forme di pubblicita' 1. I programmi di cui all'art. 4 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. I bandi indicativi, elaborati sulla base del programma di cui all'art. 4, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione nonche' nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ai sensi e per gli effetti della disciplina dell'Unione europea; delle pubblicazioni e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale e regionale. 3. I bandi di gara il cui importo sia compreso fra 50.000 e 100.000 Euro sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e delle pubblicazioni e' dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale. 4. I bandi di gara il cui importo sia inferiore a 50.000 Euro sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 5. I risultati delle procedure di gara e di affidamento sono pubblicati, anche mediante elenchi, nel Bollettino ufficiale della Regione.