Art. 14. Modalita' e criteri di scelta del contraente 1. Per gli affidamenti di forniture e servizi possono essere utilizzate le seguenti procedure: a) asta pubblica; b) licitazione privata; c) in economia, nei casi di cui all'art. 16. 2. Le amministrazioni aggiudicattici possono inoltre motivatamente procedere mediante una delle seguenti procedure: a) appalto concorso, nei casi in cui sia necessario avvalersi di competenze esterne anche per l'elaborazione di progetti che riguardano determinate forniture o servizi di particolare complessita' tecnica, scientifica ovvero di particolare pregio artistico ed in cui il candidato prequalificato redige il progetto della fornitura o del servizio in base alle caratteristiche stabilite nel capitolato speciale, ed indica le condizioni e i prezzi offerti per eseguire la prestazione; b) trattativa privata, con o senza preventiva pubblicazione di un bando di gara, nei casi e secondo le modalita' previste dall'art. 15 ed in cui, previo eventuale interpello, i termini del contratto sono negoziati con uno o piu' concorrenti. 3. L'affidamento dei contratti e' effettuato con il criterio del prezzo piu' basso, o con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa qualora siano valutati anche altri elementi, oltre al prezzo. In ogni caso non sono ammesse offerte in aumento.