Art. 14.
            Modalita' e criteri di scelta del contraente
    1.  Per  gli  affidamenti  di  forniture e servizi possono essere
utilizzate le seguenti procedure:
      a) asta pubblica;
      b) licitazione privata;
      c) in economia, nei casi di cui all'art. 16.
    2.    Le    amministrazioni    aggiudicattici   possono   inoltre
motivatamente procedere mediante una delle seguenti procedure:
  a)  appalto  concorso,  nei casi in cui sia necessario avvalersi di
competenze   esterne   anche   per  l'elaborazione  di  progetti  che
riguardano   determinate   forniture   o   servizi   di   particolare
complessita'   tecnica,  scientifica  ovvero  di  particolare  pregio
artistico  ed  in  cui il candidato prequalificato redige il progetto
della fornitura o del servizio in base alle caratteristiche stabilite
nel  capitolato  speciale, ed indica le condizioni e i prezzi offerti
per eseguire la prestazione;
      b)  trattativa privata, con o senza preventiva pubblicazione di
un  bando di gara, nei casi e secondo le modalita' previste dall'art.
15  ed  in  cui, previo eventuale interpello, i termini del contratto
sono negoziati con uno o piu' concorrenti.
    3.  L'affidamento dei contratti e' effettuato con il criterio del
prezzo piu' basso, o con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa  qualora  siano  valutati  anche altri elementi, oltre al
prezzo. In ogni caso non sono ammesse offerte in aumento.