Art. 15.
                         Trattativa privata
    1.  All'affidamento di forniture o di servizi mediante trattativa
privata  puo'  procedersi,  rispettivamente,  nei casi previsti dalle
lettere a), b), c) ed e) del comma 3 dell'art. 6 della dir. 93/36 CEE
e  dalle  lettere a), b), c), e) ed f) del comma 3 dell'art. 11 della
dir. 92/50 CEE.
    2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 , la mancanza di offerte
appropriate  si  ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici,
prestazionali,  qualitativi  ed  economici  essenziali a qualificarla
come  idonea  per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o
della  lettera  di  invito  in  relazione  agli  interessi perseguiti
dall'amministrazione  aggiudicatrice.  L'affidamento di nuovi servizi
consistenti  nella  ripetizione  di  servizi analoghi e' ammesso alle
condizioni di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della dir.
92/50  CEE  anche  qualora  il  primo  appalto  sia stato aggiudicato
secondo  le  procedure  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) del comma 1
dell'art. 14 e alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo.
    3.  Il  ricorso alla trattativa privata e' inoltre consentito nel
caso in cui l'impossibilita' di espletare altre procedure di gara sia
dovuta:
      a)   all'urgenza   di   provvedere,   determinata   da   eventi
imprevedibili  e  non  imputabili all'amministrazione aggiudicatrice,
anche  in  caso di necessita' di fare eseguire le prestazioni a spese
ed a rischio dei contraenti inadempienti;
      b)   all'impossibilita'   di   predeterminare   le   specifiche
dell'appalto   tramite   un   capitolato   speciale,   o  di  fissare
preliminarmente   un   prezzo,  purche'  la  trattativa  privata  sia
preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.
    4. Il ricorso alla trattativa privata e' altresi' ammesso qualora
l'affidamento abbia ad oggetto:
      a)   locazioni   di   immobili  che,  a  causa  di  particolari
necessita',   caratteristiche  e  destinazione,  non  possono  essere
affidate con altre procedure;
      b)   le   componenti   ideativo-progettuali   dei   servizi  di
programmazione   e  pianificazione  del  territorio,  editoriali,  di
informazione  e  promozione  pubblicitaria,  qualora  tali componenti
siano  scindibili  dalle  attivita'  strumentali  e  connesse,  anche
propedeutiche;
      c) forniture e servizi di importo non superiore a 100.000 Euro.
    5.  Le  amministrazioni aggiudicatrici hanno comunque la facolta'
di  far  precedere  la  trattativa  privata dalla pubblicazione di un
bando  di  gara  e devono individuare i casi, fra quelli previsti dal
presente  articolo, nonche' precisare le condizioni e le tipologie di
beni e servizi che rendono necessaria tale pubblicazione.
    6. Nei casi previsti dalla lettera a) del comma 3 e dalla lettera
c)   del   comma  4  vengono  interpellati  almeno  cinque  soggetti,
normalmente scelti tra gli iscritti all'elenco dei fornitori e con il
criterio  della  rotazione;  negli altri casi si puo' procedere senza
interpellare alcun numero minimo di soggetti.
    7. L'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire
forniture  o  servizi  a  condizioni  o  con  soluzioni  parzialmente
migliorative   rispetto   a   quelle  richieste  dall'amministrazione
aggiudicatrice,  puo'  essere  disposto  dopo aver invitato anche gli
alti partecipanti a fare un'offetta sull'oggetto come ridefinito.