Art. 15. Trattativa privata 1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante trattativa privata puo' procedersi, rispettivamente, nei casi previsti dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3 dell'art. 6 della dir. 93/36 CEE e dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 3 dell'art. 11 della dir. 92/50 CEE. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 , la mancanza di offerte appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici, prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla come idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti dall'amministrazione aggiudicatrice. L'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi e' ammesso alle condizioni di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della dir. 92/50 CEE anche qualora il primo appalto sia stato aggiudicato secondo le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 e alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo. 3. Il ricorso alla trattativa privata e' inoltre consentito nel caso in cui l'impossibilita' di espletare altre procedure di gara sia dovuta: a) all'urgenza di provvedere, determinata da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, anche in caso di necessita' di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio dei contraenti inadempienti; b) all'impossibilita' di predeterminare le specifiche dell'appalto tramite un capitolato speciale, o di fissare preliminarmente un prezzo, purche' la trattativa privata sia preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara. 4. Il ricorso alla trattativa privata e' altresi' ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto: a) locazioni di immobili che, a causa di particolari necessita', caratteristiche e destinazione, non possono essere affidate con altre procedure; b) le componenti ideativo-progettuali dei servizi di programmazione e pianificazione del territorio, editoriali, di informazione e promozione pubblicitaria, qualora tali componenti siano scindibili dalle attivita' strumentali e connesse, anche propedeutiche; c) forniture e servizi di importo non superiore a 100.000 Euro. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno comunque la facolta' di far precedere la trattativa privata dalla pubblicazione di un bando di gara e devono individuare i casi, fra quelli previsti dal presente articolo, nonche' precisare le condizioni e le tipologie di beni e servizi che rendono necessaria tale pubblicazione. 6. Nei casi previsti dalla lettera a) del comma 3 e dalla lettera c) del comma 4 vengono interpellati almeno cinque soggetti, normalmente scelti tra gli iscritti all'elenco dei fornitori e con il criterio della rotazione; negli altri casi si puo' procedere senza interpellare alcun numero minimo di soggetti. 7. L'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, puo' essere disposto dopo aver invitato anche gli alti partecipanti a fare un'offetta sull'oggetto come ridefinito.