Art. 16.
                        Procedura in economia
    1.  I  contratti aventi ad oggetto forniture e servizi di importo
stimato  non  superiore  a 5.000 Euro, necessari per il funzionamento
degli uffici dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono affidati
in economia.
    2.  Possono inoltre essere affidati in economia le forniture ed i
servizi  il  cui  importo stimato, in relazione al singolo contratto,
non  sia superiore a 25.000 Euro, quando la natura degli stessi renda
antieconomico,  irrealizzabile  o pregiudizievole il ricorso ad altre
procedure.  L'affidamento  e' consentito nel rispetto dei principi di
rotazione,  del  divieto di artificiosa suddivisione, dell'obbligo di
motivazione in relazione alle disposizioni vigenti.
    3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 dell'art. 1 individuano le
modalita'  procedurali  per  le  spese  e le tipologie di forniture e
servizi da affidare in economia.