Art. 16. Procedura in economia 1. I contratti aventi ad oggetto forniture e servizi di importo stimato non superiore a 5.000 Euro, necessari per il funzionamento degli uffici dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono affidati in economia. 2. Possono inoltre essere affidati in economia le forniture ed i servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto, non sia superiore a 25.000 Euro, quando la natura degli stessi renda antieconomico, irrealizzabile o pregiudizievole il ricorso ad altre procedure. L'affidamento e' consentito nel rispetto dei principi di rotazione, del divieto di artificiosa suddivisione, dell'obbligo di motivazione in relazione alle disposizioni vigenti. 3. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 individuano le modalita' procedurali per le spese e le tipologie di forniture e servizi da affidare in economia.