Art. 17.
                 Casi di esclusione dalle procedure
    1.  La  procedura  per la scelta del contraente deve garantire il
rispetto  dei  principi di imparzialita' e buon andamento dell'azione
amministrativa,  nonche'  la  parita'  di  trattamento  dei  soggetti
invitati e dei partecipanti.
    2.  I  soggetti  che si trovino in una delle situazioni previste,
rispettivamente  dall'art.  20  della  dir.  93/36 CEE e dall'art. 29
della dir. 92/50 CEE sono esclusi dalla partecipazione alle procedure
di cui all'art. 14 e cancellati dall'elenco dei fornitori.
    3.  Possono  altresi'  essere  esclusi  i  soggetti  che  abbiano
commesso    gravi    inadempienze    contrattuali    nei    confronti
dell'amministrazione   aggiudicatrice,   nel   corso   dei  tre  anni
precedenti  l'avvio  della procedura, accertate con atto motivato del
dirigente  competente  al  termine di procedimento in contraddittorio
con il contraente inadempiente.