Art. 18. Documentazione 1. La documentazione relativa alla mancanza di cause di esclusione e al possesso dei requisiti e' sostituita da dichiarazioni sottoscritte dall'interessato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere rese utilizzando apposite schede, ove predisposte ed allegate al bando di gara o alla lettera di invito. 3. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere, per motivate esigenze di economia procedimentale, la facolta' di effettuare le verifiche, di cui all'art. 22, prima della valutazione delle offerte.