Art. 18.
                           Documentazione
    1.   La   documentazione  relativa  alla  mancanza  di  cause  di
esclusione e al possesso dei requisiti e' sostituita da dichiarazioni
sottoscritte  dall'interessato  ai  sensi  degli articoli 2 e 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
    2.  Le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1, possono essere rese
utilizzando  apposite schede, ove predisposte ed allegate al bando di
gara o alla lettera di invito.
    3.  Nel  caso  di  aggiudicazione  o  affidamento con il criterio
dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa, il bando di gara o la
lettera  di  invito  possono  prevedere,  per  motivate  esigenze  di
economia  procedimentale,  la facolta' di effettuare le verifiche, di
cui all'art. 22, prima della valutazione delle offerte.