Art. 19. Selezione degli aspiranti concorrenti 1. Il bando di gara puo' prevedere il numero massimo di soggetti da invitare, precisando i criteri e i requisiti di selezione degli stessi, ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 7. Il sistema di selezione e' applicabile qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi sia superiore a cinque e, in tal caso, devono essere invitati almeno cinque soggetti. 2. E consentito procedere ai sensi del comma 1 anche in fase di prima applicazione della presente legge, fermo restando che le amministrazioni aggiudicatrici potranno integrare e specificare il suddetto sistema di selezione. 3. Il dirigente competente, anche in base a quanto disposto dai commi 1 e 2, individua e invita a partecipare alla gara i soggetti che, al momento della richiesta di partecipazione, siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando.