Art. 19.
                Selezione degli aspiranti concorrenti
    1.  Il bando di gara puo' prevedere il numero massimo di soggetti
da  invitare,  precisando  i criteri e i requisiti di selezione degli
stessi,  ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera c) del comma
2  dell'art. 7.  Il  sistema  di  selezione e' applicabile qualora il
numero  dei soggetti in possesso dei requisiti minimi sia superiore a
cinque e, in tal caso, devono essere invitati almeno cinque soggetti.
    2.  E  consentito procedere ai sensi del comma 1 anche in fase di
prima  applicazione  della  presente  legge,  fermo  restando  che le
amministrazioni  aggiudicatrici  potranno  integrare e specificare il
suddetto sistema di selezione.
    3.  Il  dirigente competente, anche in base a quanto disposto dai
commi  1  e  2, individua e invita a partecipare alla gara i soggetti
che,  al momento della richiesta di partecipazione, siano in possesso
dei requisiti richiesti dal bando.