Art. 2. Pubbliche forniture e prestazioni di servizi 1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da una amministrazione aggiudicatrice con un fornitore, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto di beni o prodotti, compresi gli eventuali lavori di posa e installazione. 2. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da una amministrazione aggiudicatrice con un prestatore di servizi, aventi ad oggetto la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi bancari, assicurativi, finanziari, informatici, di consulenza, di studio e ricerca, di formazione del personale. 3. Gli appalti che, insieme a forniture e/o a servizi, comprendano anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di forniture e/o di servizi qualora, motivatamente, i lavori assumano funzione accessoria rispetto alle forniture o ai servizi e, comunque, non costituiscano l'oggetto economico principale dell'appalto. 4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 il bando, la lettera d'invito o il capitolato speciale individuano i lavori compresi nell'appalto e i requisiti che, ai sensi della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, sono richiesti per poter partecipare, singolarmente o in raggruppamento temporaneo, alla gara.