Art. 2.
            Pubbliche forniture e prestazioni di servizi
    1.  Le  pubbliche  forniture  sono  contratti  a  titolo oneroso,
conclusi  per  iscritto  da una amministrazione aggiudicatrice con un
fornitore,  aventi  per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria,
la   locazione,  l'acquisto  a  riscatto  con  o  senza  opzioni  per
l'acquisto  di beni o prodotti, compresi gli eventuali lavori di posa
e installazione.
    2.  Gli  appalti  pubblici  di  servizi  sono  contratti a titolo
oneroso,  conclusi per iscritto da una amministrazione aggiudicatrice
con  un  prestatore  di  servizi, aventi ad oggetto la prestazione di
servizi,  ivi  compresi  i servizi bancari, assicurativi, finanziari,
informatici,  di  consulenza,  di studio e ricerca, di formazione del
personale.
    3.   Gli   appalti  che,  insieme  a  forniture  e/o  a  servizi,
comprendano anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di
forniture  e/o  di  servizi qualora, motivatamente, i lavori assumano
funzione accessoria rispetto alle forniture o ai servizi e, comunque,
non costituiscano l'oggetto economico principale dell'appalto.
    4.  Nelle ipotesi di cui al comma 3 il bando, la lettera d'invito
o il capitolato speciale individuano i lavori compresi nell'appalto e
i  requisiti  che,  ai sensi della legislazione vigente in materia di
lavori  pubblici, sono richiesti per poter partecipare, singolarmente
o in raggruppamento temporaneo, alla gara.