Art. 20. Modalita' di gara 1. I documenti richiesti e le offerte devono pervenire all'ufficio nei termini e con le modalita' fissate, a pena di inammissibilita'. 2. Il concorrente non puo' partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ne' partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. L'inosservanza di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara stessa del concorrente singolo e del raggruppamento o consorzio. 3. Nel caso in cui un concorrente presenti piu' offerte nell'ambito della medesima procedura di gara, viene presa in considerazione l'ultima in ordine di tempo; quando nell'offerta vi e' discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale l'indicazione in lettere. 4. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando o nella lettera d'invito si procede all'apertura della gara, all'ammissione dei partecipanti nonche', nel caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso, all' apertura delle buste contenenti le offerte. La seduta di gara puo' essere motivatamente sospesa purche', siano adottate specifiche misure idonee ad evitare i rischi di manomissione della documentazione e delle offerte presentate dai concorrenti. 5. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio. 6. Nessun compenso o rimborso spetta, di norma, ai concorrenti per la compilazione dei progetti da essi presentati. Possono tuttavia essere concessi, ove ricorrano circostanze qualificate sia dall'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice che dalla professionalita' ed impegno economico del concorrente, su proposta della commissione di gara di cui all'art. 21, premi, compensi o rimborsi spese ai concorrenti i cui progetti, non prescelti, siano riconosciuti di particolare rilievo. 7. La facolta' di operare ai sensi del comma 6 con la conseguente autorizzazione di spesa deve essere preventivamente stabilita dal programma dei contratti di cui all'art. 4, con riferimento alla fornitura o al servizio da aggiudicare.