Art. 20.
                          Modalita' di gara
    1.   I   documenti   richiesti  e  le  offerte  devono  pervenire
all'ufficio  nei  termini  e  con  le  modalita'  fissate,  a pena di
inammissibilita'.
    2.  Il  concorrente  non puo' partecipare alla gara in piu' di un
raggruppamento  temporaneo  o consorzio, ne' partecipare alla gara in
forma   individuale   qualora   partecipi   alla   gara  medesima  in
raggruppamento  o  consorzio. L'inosservanza di tale divieto comporta
l'esclusione   dalla  gara  stessa  del  concorrente  singolo  e  del
raggruppamento o consorzio.
    3.   Nel  caso  in  cui  un  concorrente  presenti  piu'  offerte
nell'ambito   della  medesima  procedura  di  gara,  viene  presa  in
considerazione l'ultima in ordine di tempo; quando nell'offerta vi e'
discordanza  fra  il  prezzo indicato in lettere e quello indicato in
cifre prevale l'indicazione in lettere.
    4.  Nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti nel bando o nella lettera
d'invito  si  procede  all'apertura  della  gara,  all'ammissione dei
partecipanti  nonche',  nel  caso  di  aggiudicazione  al prezzo piu'
basso,  all' apertura delle buste contenenti le offerte. La seduta di
gara  puo'  essere  motivatamente  sospesa  purche',  siano  adottate
specifiche  misure  idonee  ad evitare i rischi di manomissione della
documentazione e delle offerte presentate dai concorrenti.
    5. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.
    6.  Nessun  compenso  o rimborso spetta, di norma, ai concorrenti
per la compilazione dei progetti da essi presentati. Possono tuttavia
essere   concessi,   ove   ricorrano   circostanze   qualificate  sia
dall'interesse    dell'amministrazione   aggiudicatrice   che   dalla
professionalita'  ed  impegno  economico del concorrente, su proposta
della  commissione  di  gara  di  cui  all'art. 21, premi, compensi o
rimborsi  spese  ai  concorrenti i cui progetti, non prescelti, siano
riconosciuti di particolare rilievo.
    7. La facolta' di operare ai sensi del comma 6 con la conseguente
autorizzazione  di  spesa  deve  essere preventivamente stabilita dal
programma  dei  contratti  di  cui  all'art.  4, con riferimento alla
fornitura o al servizio da aggiudicare.