Art. 21. Autorita' e commissione di gara 1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo piu' basso, la gara e' presieduta dal dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11 o da un suo delegato, con funzioni di autorita' di gara, e si svolge alla presenza di due testimoni e dell'ufficiale rogante di cui all'art. 24. 2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa il dirigente di cui al comma 1, dell'art. 11, nomina una commissione di gara composta da tre o cinque esperti, di cui uno con funzioni di presidente, designati dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative interessate all'oggetto del contratto. La facolta' di ricorrere ad esperti esterni e' consentita esclusivamente in mancanza di personale interno idoneo, dichiarata dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative interessate. 3. L'autorita' o, nel caso di cui al comma 2, la commissione di gara: a) valutare le offerte sulla base dei criteri predeterminati ai sensi della lettera l) del comma 1, dell'art. 7 e della lettera c) del comma 1 dell'art. 8 e ne redige la graduatoria; b) dispone le verifiche di cui al comma 5 anche avvalendosi delle strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice; c) valuta la convenienza e la congnrita' dell'offerta prescelta. 4. L'aggiudicazione e' disposta dall'autorita' di gara o, nel caso di cui al comma 2, dal dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11, su proposta motivata della commissione di gara. 5. Qualora una o piu' offerte presentino carattere anomalo rispetto alla prestazione o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'autorita' o il presidente della commissione di gara chiede per iscritto all'offerente di giustificare la composizione della propria offerta e procede alla relativa esclusione qualora le ragioni fornite non siano ritenute congrue. Non possono comunque essere prese in considerazione le giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi siano stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori siano rilevabili da dati ufficiali.