Art. 21.
                   Autorita' e commissione di gara
    1.  Qualora  l'aggiudicazione  abbia  luogo  con  il criterio del
prezzo  piu'  basso,  la  gara  e' presieduta dal dirigente di cui al
comma  1 dell'art. 11 o da un suo delegato, con funzioni di autorita'
di  gara, e si svolge alla presenza di due testimoni e dell'ufficiale
rogante di cui all'art. 24.
    2.  Nel  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  il  dirigente  di  cui al comma 1,
dell'art. 11, nomina una commissione di gara composta da tre o cinque
esperti,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  designati dai
dirigenti  responsabili  delle  strutture  organizzative  interessate
all'oggetto  del  contratto.  La  facolta'  di  ricorrere  ad esperti
esterni e' consentita esclusivamente in mancanza di personale interno
idoneo,   dichiarata   dai  dirigenti  responsabili  delle  strutture
organizzative interessate.
    3.  L'autorita'  o, nel caso di cui al comma 2, la commissione di
gara:
      a) valutare le offerte sulla base dei criteri predeterminati ai
sensi  della  lettera  l) del comma 1, dell'art. 7 e della lettera c)
del comma 1 dell'art. 8 e ne redige la graduatoria;
      b) dispone  le  verifiche  di  cui al comma 5 anche avvalendosi
delle strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice;
      c) valuta   la   convenienza   e   la  congnrita'  dell'offerta
prescelta.
    4.  L'aggiudicazione  e'  disposta  dall'autorita' di gara o, nel
caso di cui al comma 2, dal dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11,
su proposta motivata della commissione di gara.
    5.  Qualora  una  o  piu'  offerte  presentino  carattere anomalo
rispetto  alla  prestazione  o  gravi squilibri fra i prezzi unitari,
l'autorita'  o  il  presidente  della  commissione di gara chiede per
iscritto  all'offerente di giustificare la composizione della propria
offerta e procede alla relativa esclusione qualora le ragioni fornite
non  siano  ritenute  congrue.  Non  possono comunque essere prese in
considerazione  le  giustificazioni relative ad elementi i cui valori
minimi  siano  stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative,   ovvero  i  cui  valori  siano  rilevabili  da  dati
ufficiali.